Art. 5
Sistema transitorio di rendicontazione semplificata
1. Durante il Periodo transitorio, il gruppo multinazionale puo'
scegliere un sistema di rendicontazione semplificata per i Paesi in
relazione ai quali l'imposizione integrativa non e' dovuta o, se
dovuta, non e' imputata alle singole imprese o entita' a controllo
congiunto. Il periodo precedente si applica anche al gruppo nazionale
di cui all'art. 3, comma 4.
2. L'Impresa dichiarante localizzata in Italia, appartenente al
gruppo che ha operato la scelta di cui al comma 1, non indica nella
Comunicazione rilevante le rettifiche riferite a ciascuna impresa ed
entita' riguardanti l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio,
le imposte rilevanti e le imposte anticipate e differite, ma indica
tali rettifiche su base netta.
3. La scelta di cui al comma 1 necessita dei seguenti elementi:
a) un sistema contabile che facilita un approccio per Paese e
consente di effettuare i calcoli in modo accurato e affidabile come
richiesto dalle Regole OCSE, inclusa l'identificazione della corretta
localizzazione di ciascuna impresa ed entita' a controllo congiunto
del gruppo e l'applicazione dell'imposizione integrativa su base
singola o per sottoinsiemi di imprese o di entita' considerate
autonomamente ai fini dell'imposta;
b) un processo in atto che attribuisce ai Paesi le informazioni
contabili in modo affidabile e assicura la loro aggregazione nel
bilancio consolidato;
c) procedure amministrative e contabili idonee a identificare, in
maniera analitica, tutte le necessarie rettifiche da apportare ai
fini della determinazione dell'imposizione integrativa in relazione a
ciascun Paese e, laddove necessario, ad assicurare l'accuratezza del
calcolo dell'imposizione integrativa e di ciascuna rettifica riferita
alla singola impresa o entita' a controllo congiunto.
4. L'Impresa dichiarante di cui al comma 2 prepara le informazioni
di supporto alla Comunicazione rilevante includendo la documentazione
riguardante la procedura mediante la quale i dati contabili vengono
attribuiti a ciascun Paese e, se necessario, a ciascuna impresa ed
entita' a controllo congiunto e aggregati nel bilancio consolidato
nonche' la procedura mediante la quale vengono individuate e
calcolate le rettifiche rilevanti.
5. Il sistema di rendicontazione semplificata non limita il diritto
dell'amministrazione finanziaria di richiedere al gruppo ulteriori
dati e informazioni al fine di verificare la correttezza dei calcoli
per determinare l'imposizione integrativa.