Art. 5 
 
         Sistema transitorio di rendicontazione semplificata 
 
  1. Durante il Periodo transitorio, il  gruppo  multinazionale  puo'
scegliere un sistema di rendicontazione semplificata per i  Paesi  in
relazione ai quali l'imposizione integrativa  non  e'  dovuta  o,  se
dovuta, non e' imputata alle singole imprese o  entita'  a  controllo
congiunto. Il periodo precedente si applica anche al gruppo nazionale
di cui all'art. 3, comma 4. 
  2. L'Impresa dichiarante localizzata  in  Italia,  appartenente  al
gruppo che ha operato la scelta di cui al comma 1, non  indica  nella
Comunicazione rilevante le rettifiche riferite a ciascuna impresa  ed
entita' riguardanti l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio,
le imposte rilevanti e le imposte anticipate e differite,  ma  indica
tali rettifiche su base netta. 
  3. La scelta di cui al comma 1 necessita dei seguenti elementi: 
    a) un sistema contabile che facilita un  approccio  per  Paese  e
consente di effettuare i calcoli in modo accurato e  affidabile  come
richiesto dalle Regole OCSE, inclusa l'identificazione della corretta
localizzazione di ciascuna impresa ed entita' a  controllo  congiunto
del gruppo e  l'applicazione  dell'imposizione  integrativa  su  base
singola o per  sottoinsiemi  di  imprese  o  di  entita'  considerate
autonomamente ai fini dell'imposta; 
    b) un processo in atto che attribuisce ai Paesi  le  informazioni
contabili in modo affidabile e  assicura  la  loro  aggregazione  nel
bilancio consolidato; 
    c) procedure amministrative e contabili idonee a identificare, in
maniera analitica, tutte le necessarie  rettifiche  da  apportare  ai
fini della determinazione dell'imposizione integrativa in relazione a
ciascun Paese e, laddove necessario, ad assicurare l'accuratezza  del
calcolo dell'imposizione integrativa e di ciascuna rettifica riferita
alla singola impresa o entita' a controllo congiunto. 
  4. L'Impresa dichiarante di cui al comma 2 prepara le  informazioni
di supporto alla Comunicazione rilevante includendo la documentazione
riguardante la procedura mediante la quale i dati  contabili  vengono
attribuiti a ciascun Paese e, se necessario, a  ciascuna  impresa  ed
entita' a controllo congiunto e aggregati  nel  bilancio  consolidato
nonche'  la  procedura  mediante  la  quale  vengono  individuate   e
calcolate le rettifiche rilevanti. 
  5. Il sistema di rendicontazione semplificata non limita il diritto
dell'amministrazione finanziaria di richiedere  al  gruppo  ulteriori
dati e informazioni al fine di verificare la correttezza dei  calcoli
per determinare l'imposizione integrativa.