Art. 7
Effetti della omessa o ritardata presentazione
1. La Comunicazione rilevante gia' trasmessa all'Agenzia delle
entrate puo' essere modificata dall'Impresa dichiarante attraverso la
trasmissione di un nuovo modello, che sostituisce il precedente,
entro i termini previsti all'art. 6.
2. In caso di omessa o ritardata presentazione della Comunicazione
rilevante e nelle altre fattispecie previste dall'art. 51, comma 9,
del decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie stabilite nel medesimo art. 51, comma 9, del decreto
legislativo.