Art. 7 
 
           Effetti della omessa o ritardata presentazione 
 
  1. La Comunicazione  rilevante  gia'  trasmessa  all'Agenzia  delle
entrate puo' essere modificata dall'Impresa dichiarante attraverso la
trasmissione di un nuovo  modello,  che  sostituisce  il  precedente,
entro i termini previsti all'art. 6. 
  2. In caso di omessa o ritardata presentazione della  Comunicazione
rilevante e nelle altre fattispecie previste dall'art. 51,  comma  9,
del decreto legislativo,  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie stabilite nel medesimo  art.  51,  comma  9,  del  decreto
legislativo.