Art. 8
Scambio di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate scambia automaticamente con ogni altro
Stato membro dell'Unione europea e con ogni altro Paese con il quale
e' in vigore un Accordo qualificato tra Autorita' competenti, le
informazioni contenute nella Comunicazione rilevante ricevuta dalla
controllante capogruppo o dall'Impresa designata localizzate nel
territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni fornite
dal gruppo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10. Il primo esercizio
oggetto della Comunicazione rilevante a cui si riferiscono le
informazioni da scambiare tra Stati membri e' il primo esercizio che
inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono scambiate entro e non
oltre tre mesi dal termine per la presentazione della Comunicazione
rilevante relativa all'esercizio cui le informazioni si riferiscono.
3. In deroga al comma 2, le informazioni di cui al comma 1 sono
scambiate con riferimento al primo esercizio in relazione al quale e'
in vigore un Accordo qualificato tra autorita' competenti entro e non
oltre sei mesi dal termine di presentazione della relativa
Comunicazione rilevante. In ogni caso, le suddette informazioni sono
scambiate per la prima volta tra Stati membri a decorrere dal 1°
dicembre 2026.
4. Le informazioni di cui al comma 1, contenute nella Comunicazione
rilevante ricevuta dopo la scadenza del relativo termine di
presentazione, sono scambiate entro tre mesi dalla data di ricezione.
5. L'Agenzia delle entrate mantiene la riservatezza delle
informazioni contenute nella Comunicazione rilevante, in misura non
inferiore a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni della
convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in
materia fiscale.