Art. 8 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate scambia automaticamente con  ogni  altro
Stato membro dell'Unione europea e con ogni altro Paese con il  quale
e' in vigore un Accordo  qualificato  tra  Autorita'  competenti,  le
informazioni contenute nella Comunicazione rilevante  ricevuta  dalla
controllante capogruppo  o  dall'Impresa  designata  localizzate  nel
territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni fornite
dal gruppo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10. Il primo  esercizio
oggetto  della  Comunicazione  rilevante  a  cui  si  riferiscono  le
informazioni da scambiare tra Stati membri e' il primo esercizio  che
inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono  scambiate  entro  e  non
oltre tre mesi dal termine per la presentazione  della  Comunicazione
rilevante relativa all'esercizio cui le informazioni si riferiscono. 
  3. In deroga al comma 2, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
scambiate con riferimento al primo esercizio in relazione al quale e'
in vigore un Accordo qualificato tra autorita' competenti entro e non
oltre  sei  mesi  dal  termine  di   presentazione   della   relativa
Comunicazione rilevante. In ogni caso, le suddette informazioni  sono
scambiate per la prima volta tra Stati  membri  a  decorrere  dal  1°
dicembre 2026. 
  4. Le informazioni di cui al comma 1, contenute nella Comunicazione
rilevante  ricevuta  dopo  la  scadenza  del  relativo   termine   di
presentazione, sono scambiate entro tre mesi dalla data di ricezione. 
  5.  L'Agenzia  delle  entrate  mantiene   la   riservatezza   delle
informazioni contenute nella Comunicazione rilevante, in  misura  non
inferiore a  quanto  stabilito  ai  sensi  delle  disposizioni  della
convenzione multilaterale per la mutua assistenza  amministrativa  in
materia fiscale.