Art. 9
Collaborazione in materia di rettifiche, conformita'
ed applicazione della comunicazione rilevante
1. Se l'Agenzia delle entrate ritiene che siano da rettificare le
informazioni contenute in una Comunicazione rilevante, ricevute sulla
base di un Accordo qualificato tra Autorita' competenti, ne informa
senza indugio l'amministrazione fiscale del Paese che ha effettuato
lo scambio.
2. Se l'Agenzia delle entrate e' la destinataria della segnalazione
di cui al comma 1, proveniente dall'autorita' competente di un altro
Paese, e concorda sul fatto che sono da rettificare le informazioni
che ha inviato sulla base di un Accordo qualificato tra Autorita'
competenti, adotta senza indugio misure adeguate ad ottenere le
informazioni corrette dalla controllante capogruppo o dall'Impresa
designata localizzate in Italia. L'Agenzia delle entrate comunica
senza indugio la Comunicazione rilevante rettificata a tutte le
amministrazioni fiscali dei Paesi per i quali tali informazioni sono
oggetto di scambio conformemente all'Accordo qualificato tra
autorita' competenti.
3. Se l'Agenzia delle entrate, destinataria della notifica di cui
all'art. 51, comma 4, del decreto legislativo, non ha ricevuto le
informazioni oggetto di scambio, segnala tale circostanza al Paese
che avrebbe dovuto inviare tali informazioni. Se l'Agenzia delle
entrate riceve la suddetta segnalazione dall'autorita' competente di
un altro Paese, verifica il motivo della mancata trasmissione della
Comunicazione rilevante interessata e ne informa il Paese che ha
fatto la segnalazione entro un mese dal ricevimento della stessa,
specificando l'eventuale termine previsto per lo scambio della
Comunicazione rilevante.
4. In caso di scambio tra Stati membri dell'Unione europea, il
termine di cui al comma 3 e' stabilito in modo da non superare i tre
mesi dal ricevimento della segnalazione dello scambio non avvenuto.
Se entro la nuova data prevista per lo scambio, l'Agenzia delle
entrate non riceve le informazioni che avrebbe dovuto ricevere
dall'autorita' competente dell'altro Stato membro, i soggetti del
gruppo che erano stati esonerati dall'obbligo di presentazione ai
sensi dell'art. 2, comma 2, presentano la Comunicazione rilevante
entro un mese dal ricevimento dell'apposito avviso dell'Agenzia delle
entrate.