Art. 9 
 
        Collaborazione in materia di rettifiche, conformita' 
            ed applicazione della comunicazione rilevante 
 
  1. Se l'Agenzia delle entrate ritiene che siano da  rettificare  le
informazioni contenute in una Comunicazione rilevante, ricevute sulla
base di un Accordo qualificato tra Autorita' competenti,  ne  informa
senza indugio l'amministrazione fiscale del Paese che  ha  effettuato
lo scambio. 
  2. Se l'Agenzia delle entrate e' la destinataria della segnalazione
di cui al comma 1, proveniente dall'autorita' competente di un  altro
Paese, e concorda sul fatto che sono da rettificare  le  informazioni
che ha inviato sulla base di un  Accordo  qualificato  tra  Autorita'
competenti, adotta senza  indugio  misure  adeguate  ad  ottenere  le
informazioni corrette dalla controllante  capogruppo  o  dall'Impresa
designata localizzate in Italia.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica
senza indugio la  Comunicazione  rilevante  rettificata  a  tutte  le
amministrazioni fiscali dei Paesi per i quali tali informazioni  sono
oggetto  di  scambio  conformemente   all'Accordo   qualificato   tra
autorita' competenti. 
  3. Se l'Agenzia delle entrate, destinataria della notifica  di  cui
all'art. 51, comma 4, del decreto legislativo,  non  ha  ricevuto  le
informazioni oggetto di scambio, segnala tale  circostanza  al  Paese
che avrebbe dovuto inviare  tali  informazioni.  Se  l'Agenzia  delle
entrate riceve la suddetta segnalazione dall'autorita' competente  di
un altro Paese, verifica il motivo della mancata  trasmissione  della
Comunicazione rilevante interessata e ne  informa  il  Paese  che  ha
fatto la segnalazione entro un mese  dal  ricevimento  della  stessa,
specificando  l'eventuale  termine  previsto  per  lo  scambio  della
Comunicazione rilevante. 
  4. In caso di scambio tra  Stati  membri  dell'Unione  europea,  il
termine di cui al comma 3 e' stabilito in modo da non superare i  tre
mesi dal ricevimento della segnalazione dello scambio  non  avvenuto.
Se entro la nuova data  prevista  per  lo  scambio,  l'Agenzia  delle
entrate non  riceve  le  informazioni  che  avrebbe  dovuto  ricevere
dall'autorita' competente dell'altro Stato  membro,  i  soggetti  del
gruppo che erano stati esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  ai
sensi dell'art. 2, comma 2,  presentano  la  Comunicazione  rilevante
entro un mese dal ricevimento dell'apposito avviso dell'Agenzia delle
entrate.