Art. 3 
 
            Modifica dell'articolo 104 della Costituzione 
 
  1. L'articolo 104 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 104 - La magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e
indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della
carriera giudicante e della carriera requirente. 
    Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  giudicante  e   il
Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal
Presidente della Repubblica. 
    Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di cassazione. 
    Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo,  da  un
elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche  e
di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il  Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila  mediante
elezione,  e,  per  due  terzi,  rispettivamente,  tra  i  magistrati
giudicanti e  i  magistrati  requirenti,  nel  numero  e  secondo  le
procedure previsti dalla legge. 
    Ciascun  Consiglio  elegge  il  proprio  vicepresidente   tra   i
componenti designati mediante  sorteggio  dall'elenco  compilato  dal
Parlamento in seduta comune. 
    I  componenti  designati  mediante  sorteggio  durano  in  carica
quattro anni e non possono partecipare alla  procedura  di  sorteggio
successiva. 
    I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali  ne'  far  parte  del  Parlamento  o  di  un
Consiglio regionale».