Art. 3
Modifica dell'articolo 104 della Costituzione
1. L'articolo 104 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della
carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il
Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un
elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e
di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante
elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati
giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i
componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal
Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica
quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva.
I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale».