Art. 4 
 
            Modifica dell'articolo 105 della Costituzione 
 
  1. L'articolo 105 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  105.  -  Spettano  a  ciascun  Consiglio  superiore  della
magistratura,  secondo  le  norme  sull'ordinamento  giudiziario,  le
assunzioni, le  assegnazioni,  i  trasferimenti,  le  valutazioni  di
professionalita' e  i  conferimenti  di  funzioni  nei  riguardi  dei
magistrati. 
    La  giurisdizione  disciplinare  nei  riguardi   dei   magistrati
ordinari, giudicanti  e  requirenti,  e'  attribuita  all'Alta  Corte
disciplinare. 
    L'Alta Corte e'  composta  da  quindici  giudici  tre  dei  quali
nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di
esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso
dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall'insediamento, compila mediante  elezione,  nonche'  da  sei
magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli
appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di
esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto
funzioni di legittimita'. 
    L'Alta Corte elegge il presidente  tra  i  giudici  nominati  dal
Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco  compilato
dal Parlamento in seduta comune. 
    I  giudici  dell'Alta  Corte  durano  in  carica  quattro   anni.
L'incarico non puo' essere rinnovato. 
    L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con  quelli
di membro del Parlamento, del Parlamento  europeo,  di  un  Consiglio
regionale  e  del  Governo,  con  l'esercizio  della  professione  di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 
    Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte  in  prima  istanza  e'
ammessa impugnazione, anche per motivi di  merito,  soltanto  dinanzi
alla stessa Alta Corte,  che  giudica  senza  la  partecipazione  dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. 
    La legge  determina  gli  illeciti  disciplinari  e  le  relative
sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del
procedimento disciplinare e le norme necessarie per il  funzionamento
dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti  o  requirenti
siano rappresentati nel collegio».