Art. 4
Modifica dell'articolo 105 della Costituzione
1. L'articolo 105 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano a ciascun Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di
professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei
magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati
ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte
disciplinare.
L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali
nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di
esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso
dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei
magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli
appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di
esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita'.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal
Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato
dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.
L'incarico non puo' essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli
di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio
regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e'
ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi
alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative
sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del
procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento
dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti
siano rappresentati nel collegio».