Art. 5
Modifiche all'articolo 106 della Costituzione
1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» e' inserita la seguente:
«giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le
seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con
almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».