Art. 5 
 
            Modifiche all'articolo 106 della Costituzione 
 
  1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «della magistratura» e' inserita la  seguente:
«giudicante»; 
    b)  dopo  le  parole:  «materie  giuridiche»  sono  inserite   le
seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con
almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».