Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura,
sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono
adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma
1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.