Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Le  leggi   sul   Consiglio   superiore   della   magistratura,
sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare  sono
adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale  entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al  comma
1 continuano a osservarsi,  nelle  materie  ivi  indicate,  le  norme
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge
costituzionale.