LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 23 ottobre 2025;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126 a norma del quale le amministrazioni statali adottano moduli
unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per
tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa
organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle
comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche' della documentazione da
allegare;
Visto il medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 126 del 2016, il quale dispone, altresi', che i suddetti moduli
prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare
l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con
l'amministrazione e che, per la presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali,
con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i
suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale
collaborazione, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con accordi, ai sensi
dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, o con intese, ai sensi
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche
normative regionali;
Vista la nota ULM_FP n. prot. 1046 del 17 settembre 2025,
acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16046, con la quale
l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha
trasmesso il modulo aggiornato di comunicazione per l'esercizio di
attivita' di commercio all'ingrosso che il Tavolo tecnico dell'Agenda
per la semplificazione ha approvato, nonche' la bozza di accordo in
argomento;
Vista la nota prot. DAR n. 16309 del 22 settembre 2025, con la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la predetta
nota, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni
statali interessate nonche' alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;
Vista la comunicazione del 29 settembre 2025, acquisita, in pari
data, con prot. DAR n. 16735, con la quale il Coordinamento sviluppo
economico della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha
comunicato la mancanza di osservazioni da parte delle Commissioni
preposte in merito all'accordo in oggetto;
Vista la comunicazione del 7 ottobre 2025, acquisita in pari data
con prot. DAR n. 17231, con la quale l'ANCI ha comunicato di non
avere osservazioni sul testo del Modulo e del relativo accordo;
Vista la nota prot. ULM_FP n. 1123 del 13 ottobre 2025, acquisita,
in pari data, con prot. DAR n. 17649, con la quale l'Ufficio
legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato
una nuova bozza di accordo relativa al modulo in oggetto, con la
correzione di un mero errore materiale al comma 1, dell'art. 1, della
medesima bozza;
Vista la nota prot. DAR n. 17658 del 13 ottobre 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ha diramato la predetta
nota alle amministrazioni statali interessate, nonche' alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;
Considerato che nella seduta del 23 ottobre 2025 di questa
Conferenza:
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;
l'ANCI ha espresso avviso favorevole;
l'UPI ha espresso avviso favorevole;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei termini sottoindicati:
Art. 1
Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 sono adottate le modifiche al modulo di «Comunicazione
per l'avvio di attivita' di commercio all'ingrosso» riportato
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
accordo.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro quarantacinque giorni,
in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre sessanta giorni.
Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del
nuovo modulo adottato.
Il Presidente: Calderoli
Il segretario: D'Avena