Art. 2 
 
          Prezzo di vendita del contrassegno identificativo 
 
  1. Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo  per
i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' stabilito in
euro 8,66, sulla base della ripartizione  indicata  nell'allegato  A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. Il prezzo di vendita dei contrassegni e' da versare  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla  spesa
da destinare a compensazione del costo di produzione, con la quota di
maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita'  previste
dall'art. 208, comma 2, del codice della strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.