Art. 3 
 
                  Modalita' di emissione, richiesta 
             e rilascio del contrassegno identificativo 
 
  1.  Il  contrassegno  identificativo  dei   monopattini,   che   in
considerazione delle caratteristiche intrinseche di  sicurezza  e  di
produzione e' da ritenere carta valori ai sensi  dell'art.  2,  comma
10-bis,  della  legge  13  luglio  1966,  n.   559,   e'   realizzato
dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  su  supporto   di
sicurezza con specifici materiali,  tecniche,  sistemi  e  procedure,
proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione. 
  2.  Il  proprietario   del   monopattino   elettrico   che   accede
direttamente alla piattaforma telematica puo'  richiedere  il  ritiro
del   contrassegno   identificativo   presso   gli    uffici    della
Motorizzazione civile territorialmente competenti o presso gli  studi
di consulenza automobilistica. 
  3.  Ai  fini  del  rilascio  del  contrassegno  identificativo,   i
richiedenti effettuano,  mediante  il  sistema  di  pagamento  PagoPA
accessibile dalla piattaforma dei pagamenti del  Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  il  versamento  dei   seguenti   importi   in   fase   di
presentazione dell'istanza: 
    a) il prezzo di vendita stabilito dal precedente art. 2,  pari  a
euro 8,66; 
    b) l'imposta  di  bollo  e  i  diritti  di  motorizzazione,  come
previsti  per  legge,   da   corrispondere   per   la   presentazione
dell'istanza. 
  4. Il  proprietario  di  piu'  monopattini  elettrici  che  intende
richiedere il rilascio dei contrassegni identificativi  per  ciascuno
di questi puo' presentare un'unica  istanza  cumulativa,  cosi'  come
previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi,
il richiedente dei  contrassegni  esegue  il  pagamento  di  un'unica
imposta di bollo, di  cui  alla  lettera  b),  per  la  presentazione
dell'istanza cumulativa, il versamento corrispondente al prodotto tra
il numero dei contrassegni richiesti e il prezzo unitario di  vendita
di cui alla lettera  a)  e,  infine,  un  unico  versamento  pari  al
prodotto dei diritti di motorizzazione, di cui alla lettera  b),  per
il numero di contrassegni richiesti. 
  5. Nel caso di richiesta di ritiro del contrassegno  identificativo
presso  gli  studi  di  consulenza  automobilistica,  i   richiedenti
corrispondono altresi' la somma determinata dagli studi di consulenza
automobilistica nel rispetto di quanto previsto  dalla  normativa  di
riferimento vigente. 
  6. Con successivo decreto del direttore  generale  della  Direzione
generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti
e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro novanta, giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   funzionamento   della
piattaforma  telematica  per  la  richiesta   e   il   rilascio   del
contrassegno identificativo. 
  7. L'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di
dotarsi  di  apposito  contrassegno  identificativo,  ai  fini  della
circolazione   stradale,   trova   applicazione   a   decorrere   dal
sessantesimo giorno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
direttoriale di cui al comma 6,  al  fine  di  garantire  un  congruo
termine per  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 ottobre 2025 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2931