Art. 3
Modalita' di emissione, richiesta
e rilascio del contrassegno identificativo
1. Il contrassegno identificativo dei monopattini, che in
considerazione delle caratteristiche intrinseche di sicurezza e di
produzione e' da ritenere carta valori ai sensi dell'art. 2, comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' realizzato
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su supporto di
sicurezza con specifici materiali, tecniche, sistemi e procedure,
proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione.
2. Il proprietario del monopattino elettrico che accede
direttamente alla piattaforma telematica puo' richiedere il ritiro
del contrassegno identificativo presso gli uffici della
Motorizzazione civile territorialmente competenti o presso gli studi
di consulenza automobilistica.
3. Ai fini del rilascio del contrassegno identificativo, i
richiedenti effettuano, mediante il sistema di pagamento PagoPA
accessibile dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i
trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il versamento dei seguenti importi in fase di
presentazione dell'istanza:
a) il prezzo di vendita stabilito dal precedente art. 2, pari a
euro 8,66;
b) l'imposta di bollo e i diritti di motorizzazione, come
previsti per legge, da corrispondere per la presentazione
dell'istanza.
4. Il proprietario di piu' monopattini elettrici che intende
richiedere il rilascio dei contrassegni identificativi per ciascuno
di questi puo' presentare un'unica istanza cumulativa, cosi' come
previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi,
il richiedente dei contrassegni esegue il pagamento di un'unica
imposta di bollo, di cui alla lettera b), per la presentazione
dell'istanza cumulativa, il versamento corrispondente al prodotto tra
il numero dei contrassegni richiesti e il prezzo unitario di vendita
di cui alla lettera a) e, infine, un unico versamento pari al
prodotto dei diritti di motorizzazione, di cui alla lettera b), per
il numero di contrassegni richiesti.
5. Nel caso di richiesta di ritiro del contrassegno identificativo
presso gli studi di consulenza automobilistica, i richiedenti
corrispondono altresi' la somma determinata dagli studi di consulenza
automobilistica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di
riferimento vigente.
6. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione
generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti
e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta, giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di funzionamento della
piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del
contrassegno identificativo.
7. L'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di
dotarsi di apposito contrassegno identificativo, ai fini della
circolazione stradale, trova applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto
direttoriale di cui al comma 6, al fine di garantire un congruo
termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente
decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 2931