Art. 2
Concessione dei contributi di cui all'art. 1
1. I soggetti destinatari di cui all'art. 1 possono presentare, ai
sensi del comma 2 e nell'ambito delle tipologie di assetti di cui al
comma 3, progetti per interventi di acquisizione o di manutenzione di
mezzi, occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla
popolazione civile, idonei a rafforzare nei territori delle isole
minori marine di cui all'allegato A la capacita' di risposta nella
lotta contro gli incendi boschivi e nell'intervento immediato di
soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite.
2. Ciascun soggetto beneficiario presenta una propria proposta
progettuale elaborata in forma unitaria, allo scopo di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili e di perseguire un incremento
complessivo ed integrato della capacita' di risposta nazionale alle
emergenze di protezione civile, evitando duplicazioni e favorendo le
opportune sinergie tra le azioni proposte dalle componenti e
strutture operative interessate.
3. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto mezzi in
configurazione antincendio ovvero veicoli, natanti o velivoli per
soccorso sanitario o per trasporto disabili/fragili.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede
a definire:
a) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali di
cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la
relativa istruttoria;
b) i criteri di priorita' nella concessione dei contributi di cui
al presente articolo, tenendo conto, in relazione ai mezzi in
configurazione antincendio e ai veicoli o velivoli in configurazione
antincendio, dell'estensione delle aree boschive e del numero dei
residenti nei territori considerati, nonche', in relazione ai moduli
per trasporto disabili/fragili, del numero dei presidi sanitari e del
numero dei residenti nei territori considerati;
c) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione
degli interventi tramite i sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato, e le modalita' con cui i destinatari delle
risorse finanziarie di cui al presente decreto rendono disponibili,
in via prioritaria, i mezzi acquisiti o manutenuti con le citate
risorse in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo
nazionale, ovvero siano resi disponibili mezzi con capacita'
equivalente;
d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e
all'erogazione dei contributi;
e) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalita' di
riversamento al bilancio dello Stato.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con
provvedimento del Capo dei Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale relaziona, con
cadenza trimestrale, al Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze sullo
stato di attuazione dei relativi interventi.