Art. 2 
 
            Concessione dei contributi di cui all'art. 1 
 
  1. I soggetti destinatari di cui all'art. 1 possono presentare,  ai
sensi del comma 2 e nell'ambito delle tipologie di assetti di cui  al
comma 3, progetti per interventi di acquisizione o di manutenzione di
mezzi, occorrenti per le operazioni  di  concorso  al  soccorso  alla
popolazione civile, idonei a rafforzare  nei  territori  delle  isole
minori marine di cui all'allegato A la capacita'  di  risposta  nella
lotta contro gli incendi  boschivi  e  nell'intervento  immediato  di
soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite. 
  2. Ciascun soggetto  beneficiario  presenta  una  propria  proposta
progettuale elaborata in forma unitaria, allo  scopo  di  ottimizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili e di  perseguire  un  incremento
complessivo ed integrato della capacita' di risposta  nazionale  alle
emergenze di protezione civile, evitando duplicazioni e favorendo  le
opportune  sinergie  tra  le  azioni  proposte  dalle  componenti   e
strutture operative interessate. 
  3. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto  mezzi  in
configurazione antincendio ovvero veicoli,  natanti  o  velivoli  per
soccorso sanitario o per trasporto disabili/fragili. 
  4. Con provvedimento del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede
a definire: 
    a) le modalita' di presentazione delle  proposte  progettuali  di
cui al comma 2 corredate dal codice unico  di  progetto  (CUP)  e  la
relativa istruttoria; 
    b) i criteri di priorita' nella concessione dei contributi di cui
al presente  articolo,  tenendo  conto,  in  relazione  ai  mezzi  in
configurazione antincendio e ai veicoli o velivoli in  configurazione
antincendio, dell'estensione delle aree boschive  e  del  numero  dei
residenti nei territori considerati, nonche', in relazione ai  moduli
per trasporto disabili/fragili, del numero dei presidi sanitari e del
numero dei residenti nei territori considerati; 
    c) le forme di  monitoraggio  in  corso  d'opera  dell'esecuzione
degli interventi  tramite  i  sistemi  informativi  della  Ragioneria
generale dello Stato, e le modalita'  con  cui  i  destinatari  delle
risorse finanziarie di cui al presente decreto  rendono  disponibili,
in via prioritaria, i mezzi acquisiti  o  manutenuti  con  le  citate
risorse in occasione di emergenze di  protezione  civile  di  rilievo
nazionale,  ovvero  siano  resi  disponibili  mezzi   con   capacita'
equivalente; 
    d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi  e
all'erogazione dei contributi; 
    e)  le  ipotesi  di  revoca  e  le   conseguenti   modalita'   di
riversamento al bilancio dello Stato. 
  5. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  con
provvedimento del Capo dei Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  quale  relaziona,  con
cadenza trimestrale, al  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze sullo
stato di attuazione dei relativi interventi.