Art. 4
Concessione dei contributi di cui all'art. 3
1. Il Comune dell'Aquila svolge le funzioni di soggetto attuatore
degli interventi di cui all'art. 3, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il medesimo comune, in relazione a ciascuno degli interventi di
cui all'art. 3, presenta una proposta progettuale alla Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
3. Con provvedimento del Coordinatore della struttura di missione
di cui al comma 2, da adottare entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:
a) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali di
cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la
relativa istruttoria;
b) i criteri di priorita' da osservare nella concessione dei
contributi, tenuto conto delle risorse disponibili su base annuale,
pari a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
nonche' del grado di urgenza delle opere da realizzare;
c) a definire le forme di monitoraggio in corso d'opera
dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato;
d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e
all'erogazione dei contributi;
e) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalita' di
riversamento al bilancio dello Stato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con
provvedimento del coordinatore della struttura di missione di cui al
comma 2, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente decreto.