Art. 4 
 
            Concessione dei contributi di cui all'art. 3 
 
  1. Il Comune dell'Aquila svolge le funzioni di  soggetto  attuatore
degli interventi di cui all'art. 3, nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il medesimo comune, in relazione a ciascuno degli interventi  di
cui all'art. 3, presenta una proposta progettuale alla  Struttura  di
missione  per  il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. 
  3. Con provvedimento del Coordinatore della struttura  di  missione
di  cui  al  comma  2,  da  adottare  entro  quindici  giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire: 
    a) le modalita' di presentazione delle  proposte  progettuali  di
cui al comma 2 corredate dal codice unico  di  progetto  (CUP)  e  la
relativa istruttoria; 
    b) i criteri di priorita'  da  osservare  nella  concessione  dei
contributi, tenuto conto delle risorse disponibili su  base  annuale,
pari a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026,
nonche' del grado di urgenza delle opere da realizzare; 
    c)  a  definire  le  forme  di  monitoraggio  in  corso   d'opera
dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi  della
Ragioneria generale dello Stato; 
    d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi  e
all'erogazione dei contributi; 
    e)  le  ipotesi  di  revoca  e  le   conseguenti   modalita'   di
riversamento al bilancio dello Stato. 
  4. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  con
provvedimento del coordinatore della struttura di missione di cui  al
comma 2, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per
la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto.