Art. 2
Interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a e b
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate ad
amministrazioni pubbliche, a centri di ricerca, associazioni e
comunque a soggetti, pubblici o privati. Resta ferma la possibilita'
di utilizzare le medesime risorse per la realizzazione diretta, a
cura del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei progetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a) e b), nei casi ed entro i limiti consentiti dalla
normativa vigente.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del
mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a
definire:
a) le finalita', tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo
conto, altresi', della necessita' di valorizzare i borghi marinari e
le antiche maestranze del mare;
b) le modalita' di presentazione delle medesime proposte
progettuali, corredate dal codice unico di progetto (CUP), se
relative ad interventi soggetti all'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e la relativa istruttoria;
c) i criteri di priorita' nella concessione dei contributi e del
patrocinio di cui al presente decreto;
d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei
progetti finanziati, anche tramite i sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato in presenza di interventi soggetti
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti
finanziati e all'erogazione dei contributi;
f) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalita' di
riversamento al bilancio dello Stato.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con
provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare
della Presidenza del Consiglio dei ministri.