Art. 2 
 
        Interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a e b 
 
  1. Le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono  destinate  ad
amministrazioni  pubbliche,  a  centri  di  ricerca,  associazioni  e
comunque a soggetti, pubblici o privati. Resta ferma la  possibilita'
di utilizzare le medesime risorse per  la  realizzazione  diretta,  a
cura del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei progetti di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere a) e  b),  nei  casi  ed  entro  i  limiti  consentiti  dalla
normativa vigente. 
  2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del
mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da  adottare  entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a
definire: 
    a) le finalita', tra quelle di cui all'art. 1, comma  2,  lettere
a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo
conto, altresi', della necessita' di valorizzare i borghi marinari  e
le antiche maestranze del mare; 
    b)  le  modalita'  di  presentazione  delle   medesime   proposte
progettuali,  corredate  dal  codice  unico  di  progetto  (CUP),  se
relative ad interventi soggetti all'art. 11 della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, e la relativa istruttoria; 
    c) i criteri di priorita' nella concessione dei contributi e  del
patrocinio di cui al presente decreto; 
    d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione  dei
progetti  finanziati,  anche  tramite  i  sistemi  informativi  della
Ragioneria generale dello Stato in presenza  di  interventi  soggetti
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    e)  le  tempistiche  relative  alla  realizzazione  dei  progetti
finanziati e all'erogazione dei contributi; 
    f)  le  ipotesi  di  revoca  e  le   conseguenti   modalita'   di
riversamento al bilancio dello Stato. 
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  con
provvedimento del Capo del Dipartimento per  le  politiche  del  mare
della Presidenza del Consiglio dei ministri.