Art. 3 
 
        Relazione sullo stato di attuazione degli interventi 
 
  1. Il Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  del  mare  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  relaziona,   con   cadenza
semestrale, al Ministro per la protezione civile e le  politiche  del
mare sullo stato di attuazione degli interventi di  cui  al  presente
decreto.