IL DIRETTORE GENERALE 
      Per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle 
                       istituzioni scolastiche 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per
l'amministrazione del patrimonio e  della  contabilita'  di  Stato  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento concernente le norme di contabilita' di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» con  il  quale  il  Ministero  dell'istruzione  assume  la
denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che  individua  gli  Uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del  Ministero  dell'istruzione  e,  in
particolare, l'art. 10; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante  «Regolamento
concernente l'organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre  2024  «Ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027»,   e   in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto; 
  Visto decreto ministeriale del  17  gennaio  2025,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito», e in particolare l'articolo 13; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  26
febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale  di  bilancio,
in data 28 febbraio 2025, al n. 88,  con  il  quale  il  Ministro  ha
assegnato  ai  titolari  dei  Dipartimenti   in   cui   si   articola
l'amministrazione centrale  le  risorse  finanziarie  iscritte  nello
stato di previsione di  questo  Ministero  per  l'anno  2025,  ed  in
particolare la tabella D; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  17
marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di  bilancio,  in
data  18  marzo  2025,  al  n.  297,  di  assegnazione  delle   spese
strumentali in  gestione  unificata  per  l'anno  2025  (decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare
l'art. 5 e la relativa tabella 5; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il. 13  settembre  2024,
al n. 2473, con il quale e' stato conferito, ai sensi  dell'art.  19,
comma  4  decreto  legislativo  n.  165/2001,  alla  dott.ssa  Gianna
Barbieri, l'incarico di funzione  dirigenziale  di  livello  generale
della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse  e  il
supporto alle istituzioni scolastiche; 
  Visto  il  decreto  del   Capo   Dipartimento   per   le   risorse,
l'organizzazione e  l'innovazione  digitale  17  marzo  2025,  n.  9,
registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio  in  data  19  marzo
2025, al n. 303, con cui  sono  affidate  in  gestione  ai  direttori
generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui  e
cassa, ed i relativi capitoli di  bilancio  e,  in  particolare,  gli
Allegati D e D1,  contenenti  i  capitoli  assegnati  alla  direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse  e  il  supporto  alle
istituzioni scolastiche; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23, e successive modificazioni ed
integrazioni recante «Norme per l'edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di  priorita'
strategiche,  modalita'  e   termini   per   la   predisposizione   e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del  citato  articolo
11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge  n.  221
del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti
locali  proprietari  degli  immobili   adibiti   all'uso   scolastico
presentano, secondo quanto indicato  nel  decreto  di  cui  al  comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia  autonoma,  valutata  la  corrispondenza  con  le
disposizioni indicate nel decreto di cui  al  comma  4-bis  e  tenuto
conto  della  programmazione  dell'offerta   formativa,   approva   e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla  base  delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani  regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la  decadenza  dai
finanziamenti  assegnabili  nel  triennio  di  riferimento;  che   il
Ministero,  verificati  i  piani  trasmessi  dalle  regioni  e  dalle
province autonome,  in  assenza  di  osservazioni  da  formulare,  li
approva  e  ne  da'  loro  comunicazione  ai  fini   della   relativa
pubblicazione,  nei  successivi   trenta   giorni,   nei   rispettivi
Bollettini ufficiali; 
  Visto  inoltre  il  comma  4-sexies  dell'articolo  11  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito  dalla  legge  n.  221  del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono  tutte  le  risorse  iscritte  nel
bilancio dello Stato comunque destinate a  finanziare  interventi  di
edilizia scolastica.» 
  Visto  il  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   19
dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano  gestionale  14
del capitolo 8105), e  in  particolare  l'art.  58-octies,  comma  1,
secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica,  di  cui  al  suindicato  articolo  11,  comma
4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito  con  la
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  dal  2020  al  2025,  per  le  esigenze
urgenti e indifferibili di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione
energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi
da realizzare a seguito delle  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica
effettuate ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2003, per le zone  sismiche  3  e  4,  e  dell'articolo
20-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche
1 e 2; 
  Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63,  che  introduce
la normativa attuativa della riforma del  codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  22
novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con
il quale sono state definite le modalita' di utilizzo  delle  risorse
della sezione del  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per
esigenze  indifferibili»,  pari  a  complessivi  euro   33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul  capitolo  8105,
piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del
merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f)  EF  2022,  euro
4.215.400,00 residui  lettera  f)  EF  2023,  euro  9.487.600,00  per
l'esercizio  finanziario  2024,  nonche'   euro   10.000.000,00   per
l'esercizio finanziario 2025; 
  Preso atto che l'articolo 2 del sopra citato  decreto  ministeriale
stabilisce che gli interventi da finanziare con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1 sono: 
    a) interventi  resisi  necessari  a  seguito  alle  verifiche  di
vulnerabilita' sismica effettuate ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274  del
20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4,  e  dell'art.  20-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2; 
    b)  interventi  di  riqualificazione  energetica,  con  esclusivo
riferimento  a  edifici  scolastici  adeguati  strutturalmente   alla
normativa sismica vigente, 
  Visto  l'avviso  pubblico  3  dicembre   2024,   n.   6559,   volto
all'assegnazione  delle  risorse  del  Fondo  unico  per   l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del  decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalita'
e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22  novembre
2024, n. 235; 
  Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre  2024,  n.  6633  di  rettifica
relativa all' avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui
al decreto del ministro dell'istruzione e del merito del 22  novembre
2024, n. 235 con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari dei
finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione dei  lavori,
di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto del Ministero dell'istruzione e del  merito  di  approvazione
delle graduatorie definitive; 
  Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762,  registrato
in data 13 gennaio 2025 al n. 21, con il quale sono  state  approvate
in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all' avviso 3 dicembre
2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235; 
  Preso atto che con il  medesimo  provvedimento  e'  stato  disposto
l'impegno      di       spesa       di       euro       33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), a carico del  capitolo  8105,
piano gestionale 14, denominato «Fondo opere - somma da destinare per
le  esigenze  urgenti  e  indifferibili  di  messa  in  sicurezza   e
riqualificazione  energetica  degli  edifici   scolastici   pubblici,
compresi gli interventi da realizzare a seguito  delle  verifiche  di
vulnerabilita' sismica», della spesa di questo  Ministero  in  favore
del Comune di Caccuri - CF 00319580791 - e altri  enti  di  cui  alle
graduatorie provvisorie A e  B  e  secondo  la  seguente  imputazione
contabile: 
    euro 10.000.000,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2022; 
    euro 4.215.400,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2023; 
    euro 9.487.600,00 sull' esercizio finanziario 2024; 
    euro 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025. 
  Preso atto della documentazione prodotta dagli enti; 
  Atteso  il  mancato  riscontro,  da  parte  di  alcuni  enti,  alle
richieste   di   opportuni   chiarimenti    formulate    nel    corso
dell'istruttoria; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  attivita'  istruttorie  e  dei
controlli  effettuati  sulla  documentazione  presentata  dagli  enti
locali, e' emerso che taluni,  inizialmente  risultati  in  posizione
utile nelle graduatorie provvisorie sulla  base  delle  dichiarazioni
rese in fase di candidatura, non hanno superato le verifiche previste
dall'articolo 4 del citato avviso pubblico; 
  Considerato che si  e'  dovuto  procedere  allo  scorrimento  delle
graduatorie in base alla posizione occupata e quindi ad effettuare  i
controlli sulla documentazione prodotta dagli enti locali sulla  base
delle dichiarazioni rese in sede di candidatura; 
  Ritenuto a conclusione delle verifiche istruttorie e dei  controlli
effettuati, di redigere le graduatorie  definitive,  formulate  sulla
base degli esiti dei controlli e delle determinazioni adottate  dalla
competente direzione generale; 
  Visto  l'articolo  2  del  sopra  citato  decreto,  che   disponeva
l'approvazione delle graduatorie definitive all'esito  dei  controlli
effettuati dalla competente direzione generale; 
  Viste le graduatorie A e B allegate al presente provvedimento; 
  Ritenuta la propria competenza in materia; 
  Ritenuto di poter concedere agli enti  beneficiari  un  termine  di
aggiudicazione ragionevolmente piu' ampio rispetto a quanto  previsto
con la citata nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633; 
  Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33 riguardanti gli obblighi di pubblicita', trasparenza e  diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione delle graduatorie definitive 
 
  1. Per i motivi esposti in premessa, sono approvate le  graduatorie
A e  B  di  cui  all'avviso  3  dicembre  2024,  n.  6559  -  decreto
ministeriale 22 novembre 2024, n. 235, costituenti parte integrante e
sostanziale del presente decreto.