Art. 3 
 
Termini per l'aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori
                          e rendicontazione 
 
  1. In considerazione di  quanto  emerso  a  seguito  dell'attivita'
istruttoria delle candidature, gli enti locali  beneficiari,  di  cui
alle graduatorie A e B allegate al presente  decreto  sono  tenuti  a
effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori  entro  e  non  oltre
otto mesi dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il certificato di ultimazione  dei  lavori  deve  essere  emesso
entro ventiquattro mesi dall'aggiudicazione efficace dei lavori. 
  3. La rendicontazione degli interventi deve essere  conclusa  entro
ventisei mesi dall'aggiudicazione efficace. 
  4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1,  2  e
3, si rinvia al successivo articolo 5 del presente decreto.