Art. 3
Termini per l'aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori
e rendicontazione
1. In considerazione di quanto emerso a seguito dell'attivita'
istruttoria delle candidature, gli enti locali beneficiari, di cui
alle graduatorie A e B allegate al presente decreto sono tenuti a
effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre
otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso
entro ventiquattro mesi dall'aggiudicazione efficace dei lavori.
3. La rendicontazione degli interventi deve essere conclusa entro
ventisei mesi dall'aggiudicazione efficace.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e
3, si rinvia al successivo articolo 5 del presente decreto.