Art. 4 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  2.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse  e  il  supporto  alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli  Enti  locali  beneficiari  sulla  base  delle  seguenti
modalita': 
    a) l'anticipo del 30% del finanziamento,  a  richiesta  dell'ente
locale beneficiario, secondo  le  modalita'  che  saranno  comunicate
dalla predetta  Direzione  generale,  dovra'  pervenire  entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana.  In  sede  di  rendicontazione,
sara' necessario che l'ente presenti  la  polizza  fidejussoria  come
prevista per legge. 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara,  debitamente
certificati dal responsabile unico del progetto di  cui  all'art.  15
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione
di eventuali somme gia' ricevute; 
    c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione  del
collaudo/del certificato di  regolare  esecuzione/della  verifica  di
conformita', nonche' della relativa determina di  approvazione  della
contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023. 
  3. Le economie derivanti dalle procedure di  gara  non  sono  nella
disponibilita' dell'ente locale  e  possono  essere  utilizzate,  nei
limiti e per le ipotesi di cui  all'art.  120 decreto  legislativo 31
marzo 2023, n.  36,  soltanto  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito.  Le  modalita'  per  la  richiesta  di
autorizzazione saranno  comunicate  successivamente  dalla  direzione
generale. 
  4. Ai fini delle erogazioni di cui al comma 2, gli enti beneficiari
del  finanziamento   sono   tenuti   a   espletare   l'attivita'   di
rendicontazione secondo  le  modalita'  che  saranno  successivamente
definite  dalla  direzione  generale.  I   medesimi   enti   dovranno
provvedere,  inoltre,  all'aggiornamento  delle  rispettive  anagrafi
regionali dell'edilizia scolastica. 
  5. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio  degli  interventi
di cui alle graduatorie allegati, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, comunicati agli enti interessati  mediante  la
predisposizione di apposite linee guida vincolanti. 
  6. Il monitoraggio degli interventi e' effettuato, anche  ai  sensi
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.