Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli Enti locali beneficiari sulla base delle seguenti
modalita':
a) l'anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente
locale beneficiario, secondo le modalita' che saranno comunicate
dalla predetta Direzione generale, dovra' pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di rendicontazione,
sara' necessario che l'ente presenti la polizza fidejussoria come
prevista per legge.
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente
certificati dal responsabile unico del progetto di cui all'art. 15
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione
di eventuali somme gia' ricevute;
c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione del
collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di
conformita', nonche' della relativa determina di approvazione della
contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara non sono nella
disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei
limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero
dell'istruzione e del merito. Le modalita' per la richiesta di
autorizzazione saranno comunicate successivamente dalla direzione
generale.
4. Ai fini delle erogazioni di cui al comma 2, gli enti beneficiari
del finanziamento sono tenuti a espletare l'attivita' di
rendicontazione secondo le modalita' che saranno successivamente
definite dalla direzione generale. I medesimi enti dovranno
provvedere, inoltre, all'aggiornamento delle rispettive anagrafi
regionali dell'edilizia scolastica.
5. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi
di cui alle graduatorie allegati, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, comunicati agli enti interessati mediante la
predisposizione di apposite linee guida vincolanti.
6. Il monitoraggio degli interventi e' effettuato, anche ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.