Art. 5 
 
                   Revoche, decadenze e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi: 
    a) nel caso di mancato rispetto dei termini di  cui  all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto; 
    b)  qualora  il  progetto  sia  privo  della  verifica  e   della
validazione prevista dalla normativa di settore; 
    c)  l'ente  non  abbia  proceduto  al  caricamento  dei   mandati
quietanzati  giustificativi  delle  somme  liquidate  da  parte   del
Ministero dell'istruzione e del merito; 
    d)  nel  caso  in  cui  si  accerti  che  l'edificio  oggetto  di
intervento  non  abbia  o  non  mantenga  la  destinazione   ad   uso
scolastico; 
    e) nel caso di realizzazione di un  progetto  diverso  da  quello
incluso nel presente decreto, salvo che non sia intervenuta  apposita
autorizzazione; 
    f) che siano realizzati lavori per tipologia  diversi  da  quelli
oggetto del presente finanziamento; 
    g) nel caso in cui l'intervento sia in corso di  esecuzione  alla
data di pubblicazione dell'avviso n. 6559 oppure siano state  avviate
le relative procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nel periodo
compreso tra la  presentazione  della  candidatura  e  l'approvazione
della graduatoria definitiva; 
    h) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle  NTC  2018,
ad un intervento di miglioramento, di cui al punto  8.4.2  delle  NTC
2018; 
    i) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o
da un intervento di miglioramento, di cui al punto  8.4.2  delle  NTC
2018 ad un intervento di riparazione o a un intervento locale, di cui
al punto 8.43 delle NTC 2018; 
  2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di  revoca  del
finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'ente che  abbia
ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e'  tenuto
a restituire le somme ricevute  mediante  versamento  all'entrata  di
bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento  definitivo  di
revoca o presa d'atto della rinuncia.  L'ente  e'  tenuto  a  provare
l'avvenuta  restituzione  delle  risorse  inviando   alla   direzione
generale, mediante posta elettronica certificata, copia del  relativo
versamento. 
  3. Nelle ipotesi di revoca  e  di  rinuncia  al  finanziamento,  le
risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4 del presente  decreto  sono
versate da parte degli enti locali  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.