Art. 5
Revoche, decadenze e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
b) qualora il progetto sia privo della verifica e della
validazione prevista dalla normativa di settore;
c) l'ente non abbia proceduto al caricamento dei mandati
quietanzati giustificativi delle somme liquidate da parte del
Ministero dell'istruzione e del merito;
d) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di
intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso
scolastico;
e) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello
incluso nel presente decreto, salvo che non sia intervenuta apposita
autorizzazione;
f) che siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli
oggetto del presente finanziamento;
g) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla
data di pubblicazione dell'avviso n. 6559 oppure siano state avviate
le relative procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nel periodo
compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione
della graduatoria definitiva;
h) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018,
ad un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC
2018;
i) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o
da un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC
2018 ad un intervento di riparazione o a un intervento locale, di cui
al punto 8.43 delle NTC 2018;
2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del
finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'ente che abbia
ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e' tenuto
a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di
bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di
revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente e' tenuto a provare
l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla direzione
generale, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo
versamento.
3. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le
risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto sono
versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.