IL PRESIDENTE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia  e  finanze  del  20
settembre    2004,    n.    245:    «Regolamento    recante     norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come da ultimo  modificato  dal  Decreto  del
Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  della  funzione
pubblica e dell'economia e  delle  finanze  8  gennaio  2024,  n.  3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato  dal  consiglio
di amministrazione con deliberazione del 17 settembre  2025,  n.  52,
approvato, ai sensi dell'art. 22,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025),
che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione  con  deliberazione  del  8
aprile 2016, n.  12,  e,  in  particolare,  l'art.  30  «Disposizioni
transitorie e finali», comma 3, ai  sensi  del  quale  «le  strutture
organizzative previste dal predetto regolamento  e  i  corrispondenti
incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla  definizione  delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali
relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da  avviarsi  entro  il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana dell'avvenuta  pubblicazione  del  presente
regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»  che,  in  particolare,
per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte
della ditta titolare di una domanda di  classificazione,  di  cui  al
comma 1 della legge 8 novembre 2012,  n.  189,  entro  trenta  giorni
successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2025,  n.  10,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione  del  2  ottobre
2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle  caratteristiche  di
sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano»
e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in  cui  prevede,  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo, che  l'AIFA  adotti  le  istruzioni  applicative
relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalita'  per
adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con  riguardo  ai
medicinali di importazione e distribuzione parallela; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  6  marzo  2025,
recante  «Specifiche  tecniche  dell'identificativo   univoco   «Data
Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui  al  regolamento  delegato
(UE) 2016/161, in  attuazione  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 6  febbraio  2025,  n.  10»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio  2025,  recante
«Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e
grafiche e delle informazioni  nel  medesimo  contenute»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2025,
n. 157; 
  Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di  adozione
delle istruzioni applicative  relative  alle  procedure  di  rilascio
dell'A.I.C. e alle modalita' per  adempiere  agli  obblighi  previsti
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10,
anche relativamente ai medicinali  di  importazione  e  distribuzione
parallela; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  del  19  settembre
2025 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea
relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi
farmaci e delle nuove confezioni registrate; 
  Considerato il parere sul regime di classificazione ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione scientifica ed economica  (CSE)  di  AIFA  in  data
20-24 ottobre 2025; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano  di
nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione
ai fini della fornitura: 
    EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE VIATRIS; 
  descritte in dettaglio nell'allegato, che  forma  parte  integrante
del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione  della
classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012,  n.
189, denominata  Classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del  medicinale  e  deve  comunicare  all'AIFA  -  servizio   on-line
https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione -  il
prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data  di  inizio  della
commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali,  di  cui  al  comma  3,  dell'art.  12  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla
presente determina, che  non  ottemperino  alla  presentazione  della
domanda di classificazione in  fascia  di  rimborsabilita'  entro  il
termine di trenta giorni dal sollecito inviato  dall'AIFA,  ai  sensi
dell'art.  18  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,  verra'  data
informativa  sul  sito  internet  istituzionale  dell'AIFA  e   sara'
applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del  quarto
livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico  chimico
(ATC). 
  4. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei
termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo
cui un medicinale generico non  puo'  essere  immesso  in  commercio,
finche' non siano trascorsi dieci anni  dall'autorizzazione  iniziale
del medicinale di riferimento, ovvero, finche'  non  siano  trascorsi
undici  anni   dall'autorizzazione   iniziale   del   medicinale   di
riferimento, se durante i  primi  otto  anni  di  tale  decennio,  il
titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o  piu'
indicazioni terapeutiche nuove  che,  dalla  valutazione  scientifica
preliminare  all'autorizzazione,  siano  state   ritenute   tali   da
apportare  un  beneficio  clinico  rilevante  rispetto  alle  terapie
esistenti. 
  5. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n.
219, che impone di non includere  negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscano  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
  Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
  6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita',
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
verranno pubblicati unicamente sul portale  «Trovanorme»  accessibile
dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione  con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,  dei  quali  sara'  dato
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2025 
 
                                              Il Presidente: Nistico'