Art. 3 
 
                Svolgimento delle udienze a distanza 
 
  1. La partecipazione all'udienza avviene  a  distanza  mediante  un
collegamento audiovisivo da remoto con modalita' tali  da  assicurare
la contestuale,  effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle  persone
collegate e la possibilita' di udire quanto viene detto,  a  garanzia
della partecipazione e del contraddittorio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo
31 dicembre 1992,  n.  546  e,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,
dall'art. 79 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, almeno
tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di
giustizia tributaria  invia  una  comunicazione  ai  sensi  dell'art.
34-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'art. 83 del  decreto  legislativo
14 novembre 2024, n. 175, all'indirizzo di posta elettronica  di  cui
all'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a
decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 61 del decreto legislativo 14
novembre 2024,  n.  175,  alla  parte  che  ha  fatto  richiesta  del
collegamento da remoto, contenente  il  link  per  la  partecipazione
all'udienza  a  distanza,  l'avviso  dell'ora  della  convocazione  e
l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale  link  comporta
il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi  degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il link e' diverso
per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a  terzi,
fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. 
  3. I magistrati, i giudici  tributari  e  i  segretari  di  sezione
utilizzano  per  il   collegamento   telematico   il   link   inviato
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per
il cui accesso e' prevista una procedura  di  identificazione  basata
sull'uso di almeno due fattori di autenticazione. 
  4. All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il
giudice monocratico, con l'assistenza  del  segretario,  verifica  la
funzionalita' del collegamento. 
  5. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e  da  parte  di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di
consiglio da remota tenuta dai soli magistrati  o  giudici  tributari
per la decisione degli affari. E' in ogni caso  vietato  l'uso  della
messaggistica istantanea interna agli applicativi di  videoconferenza
e  di  altri  strumenti   che   possano   conservare   tracce   delle
dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le  camere  di
consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di
videoconferenza. All'atto del collegamento e prima di procedere  alla
discussione, i difensori delle parti  o  le  parti  che  agiscono  in
proprio dichiarano, sotto la loro responsabilita', che quanto  accade
nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e'  visto  ne'
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla
Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le
registrazioni di cui al primo periodo.  Al  termine  dell'udienza  da
remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento
audio-video. Tali dichiarazioni sono  riportate  dal  segretario  nel
processo verbale d'udienza. 
  6. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,  il
Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in
cui sia impossibile ripristinare il collegamento,  rinvia  la  stessa
disponendo  che  ne  venga  data  comunicazione  alle  parti  con  le
modalita' previste dal comma 2.