Art. 3
Svolgimento delle udienze a distanza
1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un
collegamento audiovisivo da remoto con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone
collegate e la possibilita' di udire quanto viene detto, a garanzia
della partecipazione e del contraddittorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
dall'art. 79 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, almeno
tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di
giustizia tributaria invia una comunicazione ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a
decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'art. 83 del decreto legislativo
14 novembre 2024, n. 175, all'indirizzo di posta elettronica di cui
all'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a
decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 61 del decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, alla parte che ha fatto richiesta del
collegamento da remoto, contenente il link per la partecipazione
all'udienza a distanza, l'avviso dell'ora della convocazione e
l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta
il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il link e' diverso
per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi,
fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
3. I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione
utilizzano per il collegamento telematico il link inviato
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per
il cui accesso e' prevista una procedura di identificazione basata
sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
4. All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il
giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la
funzionalita' del collegamento.
5. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di
consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari
per la decisione degli affari. E' in ogni caso vietato l'uso della
messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza
e di altri strumenti che possano conservare tracce delle
dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di
consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di
videoconferenza. All'atto del collegamento e prima di procedere alla
discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in
proprio dichiarano, sotto la loro responsabilita', che quanto accade
nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e' visto ne'
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla
Camera di consiglio, nonche' si impegnano a non effettuare le
registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell'udienza da
remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento
audio-video. Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel
processo verbale d'udienza.
6. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il
Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in
cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa
disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le
modalita' previste dal comma 2.