Art. 4 
 
                     Processo verbale d'udienza 
 
  1. Il  verbale  di  udienza  digitale  e'  sottoscritto  con  firma
elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice
monocratico e dal segretario dell'udienza. In esso si da' atto  delle
modalita' di  accertamento  dell'identita'  dei  soggetti  ammessi  a
partecipare  al  collegamento  da  remoto,  previa,  ove  necessario,
esibizione  di  documento  di   riconoscimento,   della   preliminare
conoscenza  dell'informativa  di  cui  agli  articoli  13  e  14  del
regolamento  (UE)  n.  2016/679  e  della  loro  libera  volonta'  di
partecipare all'udienza da  remoto,  anche  per  quanto  concerne  la
disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Non  si
provvede   all'annotazione   degli   estremi   del    documento    di
riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da  remoto,  nel
rispetto della previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 2016/679. Nel verbale di udienza digitale si da',
altresi', atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono  svolte
in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art.
3, e delle dichiarazioni rese dalle parti ai sensi del  comma  5  del
medesimo art. 3. 
  2. Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo  verbale
e' redatto in formato  analogico.  In  tal  caso,  il  segretario  di
sezione provvede successivamente a creare la  copia  informatica  del
documento  cartaceo  e  ne  attesta  la   conformita'   all'originale
apponendo la firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale.  Il
processo verbale d'udienza redatto  in  formato  analogico  e'  parte
integrante del fascicolo processuale, tenuto  e  formato  secondo  le
modalita' di cui all'art. 25  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546 e, a decorrere dal 1°  gennaio  2026,  all'art.  71  del
decreto legislativo 14 novembre 2024, n.  175.  Il  processo  verbale
d'udienza redatto in formato analogico e', altresi',  conservato  nel
rispetto di quanto stabilito  dall'art.  41,  comma  5,  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  dall'art.  22  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica
del processo verbale analogico, di cui al comma 2, sono  inseriti  in
forma integrale nel fascicolo informatico.