Art. 4
Processo verbale d'udienza
1. Il verbale di udienza digitale e' sottoscritto con firma
elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice
monocratico e dal segretario dell'udienza. In esso si da' atto delle
modalita' di accertamento dell'identita' dei soggetti ammessi a
partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario,
esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare
conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) n. 2016/679 e della loro libera volonta' di
partecipare all'udienza da remoto, anche per quanto concerne la
disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Non si
provvede all'annotazione degli estremi del documento di
riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto, nel
rispetto della previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 2016/679. Nel verbale di udienza digitale si da',
altresi', atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte
in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art.
3, e delle dichiarazioni rese dalle parti ai sensi del comma 5 del
medesimo art. 3.
2. Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo verbale
e' redatto in formato analogico. In tal caso, il segretario di
sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del
documento cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale
apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il
processo verbale d'udienza redatto in formato analogico e' parte
integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato secondo le
modalita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 71 del
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il processo verbale
d'udienza redatto in formato analogico e', altresi', conservato nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 22 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica
del processo verbale analogico, di cui al comma 2, sono inseriti in
forma integrale nel fascicolo informatico.