Art. 6 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Il presente decreto si applica alle udienze a distanza,  le  cui
comunicazioni ai sensi dell'art. 34-bis del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546 e, dell'art.  83  del  decreto  legislativo  14
novembre 2024, n. 175, sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025. 
  2. Restano ferme le modalita'  di  partecipazione  alle  udienze  a
distanza  individuate  dal  decreto  di  cui  al  comma  3,  le   cui
comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025  con  riferimento
alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025. 
  3. Dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1, salvo  quanto
disposto dal comma 2, e' abrogato il decreto del  direttore  generale
delle finanze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  dell'11
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  16
novembre 2020. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sui   siti   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  Dipartimento  della  giustizia
tributaria. 
 
    Roma, 24 novembre 2025 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo