Art. 6
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto si applica alle udienze a distanza, le cui
comunicazioni ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 e, dell'art. 83 del decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
2. Restano ferme le modalita' di partecipazione alle udienze a
distanza individuate dal decreto di cui al comma 3, le cui
comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento
alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.
3. Dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1, salvo quanto
disposto dal comma 2, e' abrogato il decreto del direttore generale
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16
novembre 2020.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della giustizia
tributaria.
Roma, 24 novembre 2025
Il Vice Ministro: Leo