Art. 12. 
                     Il Presidente del Movimento 
 
    1. Presiede  il  Congresso  e  la  prima  riunione  del  Comitato
Nazionale fino all'elezione del Presidente del Comitato Nazionale. 
    2. Convoca il Congresso straordinario quando lo richieda un terzo
degli iscritti. 
    3.  Il  Presidente  del  Movimento  fa  parte  di  diritto  della
Direzione.