Art. 12.
Il Presidente del Movimento
1. Presiede il Congresso e la prima riunione del Comitato
Nazionale fino all'elezione del Presidente del Comitato Nazionale.
2. Convoca il Congresso straordinario quando lo richieda un terzo
degli iscritti.
3. Il Presidente del Movimento fa parte di diritto della
Direzione.