Art. 15.
I Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo
contabile interno, e' eletto dal Congresso ed e' composto da tre
membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di
revisione o da un revisore iscritti nell'albo speciale tenuto dalla
«Commissione nazionale per le societa' e la borsa» ai sensi dell'art.
161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione,
nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. La societa' di revisione o il revisore svolgono le
funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un
giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.