Art. 15. 
                        I Revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei  Revisori  dei  conti  esercita  il  controllo
contabile interno, e' eletto dal Congresso  ed  e'  composto  da  tre
membri effettivi e da due membri supplenti. 
    2. Il controllo  contabile  e'  esercitato  da  una  societa'  di
revisione o da un revisore iscritti nell'albo speciale  tenuto  dalla
«Commissione nazionale per le societa' e la borsa» ai sensi dell'art.
161 del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o, successivamente  alla  sua  istituzione,
nel registro di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. La societa' di  revisione  o  il  revisore  svolgono  le
funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un
giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.