Art. 16.
Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza
1. Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza vigila,
garantendo a ciascun iscritto piena liberta' di espressione delle
proprie ragioni, sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti,
risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta
interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni
altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra
associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche.
2. Il Collegio garantisce la piena possibilita' di conoscenza da
parte di ogni iscritto o interessato delle informazioni e dei
documenti, anche attraverso il sito internet del Movimento, delle
modalita' di gestione delle risorse economiche a sostegno
dell'iniziativa politica e delle dichiarazioni patrimoniali. Il
Collegio stabilisce le modalita' con i quali gli iscritti possono
esercitare i diritti previsti dallo Statuto attraverso internet, di
cui all'art. 19, che devono essere approvate a maggioranza dei
votanti dal Comitato Nazionale, e promuove lo sviluppo di un
democratico utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la
partecipazione anche telematica ai processi decisionali del
Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato di esperti che
fornisca la sua consulenza a titolo gratuito.
3. Il Collegio e' costituito da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dal Comitato Nazionale tra chi e' iscritto almeno
tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i
propri componenti effettivi. I membri del Collegio non possono
ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all'interno delle
associazioni radicali riconosciute. L'elezione deve garantire la
rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente
al genere meno rappresentato.
4. Il Collegio adotta a maggioranza il proprio Regolamento, che
deve essere approvato a maggioranza semplice dei presenti dal
Comitato Nazionale, nel quale sono definite le modalita' d'esercizio
delle funzioni di cui ai precedenti commi, compresi i termini entro i
quali deve adottare le sue decisioni.