Art. 18. 
Durata  delle  cariche  e  sostituzione  degli  eletti  in  caso   di
                         dimissioni o morte 
 
    1. Gli eletti a cariche statutarie  restano  in  carica  fino  al
primo Congresso successivo alla loro elezione. 
    2. In caso di dimissioni, morte, o impedimento  permanente  degli
eletti a cariche statutarie si procede  alla  loro  elezione  con  le
seguenti modalita': 
      1. per quanto riguarda il Segretario, si convoca entro sessanta
giorni il Congresso straordinario. I suoi poteri sono esercitati  dal
Presidente del Movimento fino alla tenuta del Congresso; 
      2. per quanto riguarda il Tesoriere, si  convoca  entro  trenta
giorni il Comitato Nazionale. Fino a nuova  elezione  i  suoi  poteri
sono esercitati dal Segretario; 
      3. per quanto riguarda il Presidente, si convoca  entro  trenta
giorni il Comitato Nazionale. Fino a nuova  elezione  i  suoi  poteri
sono esercitati dal Presidente del Comitato Nazionale. 
      4. per quanto riguarda il Presidente  del  Comitato  Nazionale,
subentra il vicepresidente anziano o, in caso di  ruolo  vacante,  il
Presidente del Movimento, e il Comitato elegge  un  nuovo  presidente
alla sua successiva riunione; 
      5.  per  quanto  riguarda  gli  organi  che  prevedono   membri
supplenti, i membri effettivi sono sostituiti da questi ultimi; 
      6. per quanto riguarda gli eletti al Comitato  Nazionale,  sono
sostituiti dai primi non eletti.