Art. 18.
Durata delle cariche e sostituzione degli eletti in caso di
dimissioni o morte
1. Gli eletti a cariche statutarie restano in carica fino al
primo Congresso successivo alla loro elezione.
2. In caso di dimissioni, morte, o impedimento permanente degli
eletti a cariche statutarie si procede alla loro elezione con le
seguenti modalita':
1. per quanto riguarda il Segretario, si convoca entro sessanta
giorni il Congresso straordinario. I suoi poteri sono esercitati dal
Presidente del Movimento fino alla tenuta del Congresso;
2. per quanto riguarda il Tesoriere, si convoca entro trenta
giorni il Comitato Nazionale. Fino a nuova elezione i suoi poteri
sono esercitati dal Segretario;
3. per quanto riguarda il Presidente, si convoca entro trenta
giorni il Comitato Nazionale. Fino a nuova elezione i suoi poteri
sono esercitati dal Presidente del Comitato Nazionale.
4. per quanto riguarda il Presidente del Comitato Nazionale,
subentra il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il
Presidente del Movimento, e il Comitato elegge un nuovo presidente
alla sua successiva riunione;
5. per quanto riguarda gli organi che prevedono membri
supplenti, i membri effettivi sono sostituiti da questi ultimi;
6. per quanto riguarda gli eletti al Comitato Nazionale, sono
sostituiti dai primi non eletti.