Art. 20. 
                       Competizioni elettorali 
 
    1. Il Segretario, sentita la Direzione, assume le  determinazioni
circa le modalita' di partecipazione alle elezioni, le  sottopone  al
Comitato Nazionale e comunica  i  criteri  con  i  quali  sono  state
selezionate le candidature per le elezioni dei membri del  Parlamento
europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano  e  dei  Consigli  comunali,
nonche' per le cariche di Sindaco e di Presidente  di  Regione  e  di
Provincia autonoma, in particolare perche' sia assicurata la  parita'
di genere, attraverso la  presenza  di  una  percentuale  di  ciascun
genere non inferiore al 40%. 
    2. Il Comitato Nazionale, sentite  le  relazioni  di  Segretario,
Tesoriere e Presidente del Movimento, puo' respingere la proposta: 
      1. con il voto espresso dalla maggioranza  dei  componenti,  in
caso di presentazione con il nome e il simbolo del Movimento; 
      2. con il voto espresso dalla maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti, in caso di presentazione non diretta.