Art. 20.
Competizioni elettorali
1. Il Segretario, sentita la Direzione, assume le determinazioni
circa le modalita' di partecipazione alle elezioni, le sottopone al
Comitato Nazionale e comunica i criteri con i quali sono state
selezionate le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali,
nonche' per le cariche di Sindaco e di Presidente di Regione e di
Provincia autonoma, in particolare perche' sia assicurata la parita'
di genere, attraverso la presenza di una percentuale di ciascun
genere non inferiore al 40%.
2. Il Comitato Nazionale, sentite le relazioni di Segretario,
Tesoriere e Presidente del Movimento, puo' respingere la proposta:
1. con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, in
caso di presentazione con il nome e il simbolo del Movimento;
2. con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei
componenti, in caso di presentazione non diretta.