Art. 3.
Le Associazioni riconosciute
1. Gli iscritti, rappresentanti di associazioni territoriali o
tematiche, possono proporre il riconoscimento delle stesse da parte
di Radicali Italiani, con richiesta al Segretario, ferme restando le
rispettive autonomie giuridiche e patrimoniali.
2. Il riconoscimento alle associazioni avviene attraverso il
rispetto dei requisiti richiesti dalle «Disposizioni di raccordo tra
Radicali Italiani e le Associazioni Riconosciute». Qualora vengano
meno i requisiti, il riconoscimento puo' essere revocato in qualunque
momento. Il riconoscimento o la revoca delle associazioni spettano al
Segretario in accordo con Tesoriere e Presidente.
3. Le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare entro 7
giorni eventuali modifiche dello Statuto, degli organi dirigenti e
dei recapiti e profili telematici.
4. Gli iscritti a Radicali Italiani possono iscriversi a piu'
associazioni riconosciute.
5. Ogni associazione riconosciuta costituita da almeno 10
iscritti a Radicali Italiani per l'anno in corso, puo' indicare tra i
propri componenti un rappresentante al Comitato Nazionale. Ai fini di
questo requisito, l'iscritto a piu' associazioni riconosciute deve
optare per una sola di esse, senza possibilita' di modifica per
l'anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento
dell'associazione stessa.