Art. 3. 
                    Le Associazioni riconosciute 
 
    1. Gli iscritti, rappresentanti di  associazioni  territoriali  o
tematiche, possono proporre il riconoscimento delle stesse  da  parte
di Radicali Italiani, con richiesta al Segretario, ferme restando  le
rispettive autonomie giuridiche e patrimoniali. 
    2. Il riconoscimento  alle  associazioni  avviene  attraverso  il
rispetto dei requisiti richiesti dalle «Disposizioni di raccordo  tra
Radicali Italiani e le Associazioni  Riconosciute».  Qualora  vengano
meno i requisiti, il riconoscimento puo' essere revocato in qualunque
momento. Il riconoscimento o la revoca delle associazioni spettano al
Segretario in accordo con Tesoriere e Presidente. 
    3. Le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare entro  7
giorni eventuali modifiche dello Statuto, degli  organi  dirigenti  e
dei recapiti e profili telematici. 
    4. Gli iscritti a Radicali Italiani  possono  iscriversi  a  piu'
associazioni riconosciute. 
    5.  Ogni  associazione  riconosciuta  costituita  da  almeno   10
iscritti a Radicali Italiani per l'anno in corso, puo' indicare tra i
propri componenti un rappresentante al Comitato Nazionale. Ai fini di
questo requisito, l'iscritto a piu'  associazioni  riconosciute  deve
optare per una sola di  esse,  senza  possibilita'  di  modifica  per
l'anno   in   corso,   salvo   che   sopraggiunga   lo   scioglimento
dell'associazione stessa.