Art. 5.
Il Congresso degli iscritti
1. Il Congresso degli iscritti:
1. si tiene ogni due anni nella prima decade di dicembre; la
convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail
contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e l'orario della convocazione, almeno trenta giorni prima
dell'adunanza e si perfeziona con la pubblicazione sul sito;
2. stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico biennale
del Movimento, anche attraverso l'approvazione di atti d'indirizzo
che impegnano gli organi esecutivi secondo le modalita' previste dal
Regolamento del Congresso;
3. delibera sulle quote minime di iscrizione per il biennio
successivo;
4. delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle richieste
di prosecuzione del rapporto di adesione avanzate da gruppi o
associazioni non radicali, previo parere favorevole del Segretario
entrante;
5. provvede all'elezione del Presidente del Movimento, del
Segretario, del Tesoriere, di 40 membri del Comitato Nazionale e del
Collegio dei Revisori dei conti, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti dal Regolamento;
6. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo
Statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da
parte del Comitato Nazionale; le modifiche dello Statuto, del simbolo
e della denominazione del Partito sono eseguite per atto pubblico e
in conformita' all'art. 4, comma 4, decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149;
7. approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti
le modifiche del simbolo e la denominazione del Movimento;
8. approva il Regolamento e l'Ordine del giorno del Congresso,
proposti dal Comitato Nazionale.
2. Al Congresso partecipano con diritto di voto attivo gli
iscritti in entrambi gli anni precedenti il Congresso. Tutti gli
iscritti al movimento hanno diritto di elettorato passivo.
3. I lavori del Congresso sono pubblici.