Art. 6. 
                          Esercizio sociale 
 
    1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre  di  ogni
anno.  Il  Tesoriere  deve  predisporre  il  rendiconto  economico  e
finanziario da presentare al Comitato Nazionale che lo approva  entro
il 30 aprile di ciascun anno.