Art. 7. 
                     Il Congresso straordinario 
 
    1. Il Congresso straordinario e' convocato: 
      1. dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere;  la  convocazione
deve effettuarsi mediante  avviso  da  inviare  via  mail  contenente
l'ordine del giorno, il luogo (nella  sede  o  altrove),  la  data  e
l'orario   della   convocazione,   almeno   trenta    giorni    prima
dell'adunanza; 
      2. dal Presidente del Movimento quando  lo  richieda  un  terzo
degli iscritti; 
      3. dal Presidente del Comitato, quando lo richieda il  Comitato
nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.