Art. 7.
Il Congresso straordinario
1. Il Congresso straordinario e' convocato:
1. dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere; la convocazione
deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente
l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l'orario della convocazione, almeno trenta giorni prima
dell'adunanza;
2. dal Presidente del Movimento quando lo richieda un terzo
degli iscritti;
3. dal Presidente del Comitato, quando lo richieda il Comitato
nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.