Art. 8.
Il Comitato Nazionale
1. Il Comitato Nazionale:
1. dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti su
iniziative del Movimento e sulle decisioni e sulle proposte degli
organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi
dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi
dei votanti, quando partecipi al voto almeno la meta' dei suoi
componenti;
2. ratifica a maggioranza semplice dei votanti, entro 90
giorni, modifiche allo Statuto approvate dal Congresso;
3. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo
Statuto proposte dal Segretario o da un terzo dei membri del Comitato
Nazionale;
4. delibera a maggioranza semplice dei votanti, previo parere
favorevole del Segretario, sulle richieste di adesione avanzate da
associazioni o gruppi non radicali, quando partecipi al voto almeno
la meta' dei suoi componenti;
5. elegge, nella prima riunione successiva al Congresso, tra i
propri componenti a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente
del Comitato. L'elezione e' valida quando partecipi al voto almeno la
meta' dei componenti del comitato.
6. elegge a maggioranza semplice dei votanti il Collegio di
garanzia statutaria e di trasparenza, in conformita' con l'art. 1,
comma 4;
7. approva, a maggioranza semplice dei votanti, la proposta di
regolamento e di ordine del giorno, proposti dal Segretario, da
sottoporre all'approvazione del Congresso;
8. approva, a maggioranza semplice dei votanti, il rendiconto
d'esercizio presentato dal Tesoriere;
9. approva le «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e
le Associazioni Riconosciute» proposte dal Segretario in accordo con
Tesoriere e Presidente;
10. in caso di dimissioni, morte, o impedimento elegge il nuovo
Tesoriere e/o Presidente.
2. Il Comitato Nazionale e' convocato:
1. dal Segretario, in via ordinaria almeno una volta ogni tre
mesi;
2. dal Segretario in via straordinaria, anche di concerto con
il Presidente del Comitato, quando ritenga che vi siano condizioni di
necessita' o urgenza;
3. dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne
faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Comitato Nazionale e' composto:
1. da 40 membri eletti dal Congresso sulla base di candidature
individuali e da un numero minimo di 5 e massimo di 10 membri
estratti a sorte tra chi e' iscritto almeno due volte negli ultimi
tre anni, in modo da garantire complessivamente una percentuale di
ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le modalita' stabilite
dal Regolamento del Congresso;
2. da un membro in qualita' di rappresentante di ogni
associazione radicale riconosciuta che abbia almeno 10 iscritti al
Movimento per l'anno in corso;
3. dai parlamentari italiani ed europei e dai consiglieri
regionali iscritti al Movimento per l'anno in corso. In caso di
cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del mandato
elettorale, i parlamentari e i consiglieri suddetti continuano a far
parte a pieno titolo del Comitato nazionale fino alla tenuta del
Congresso successivo.
4. Nelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda
maggioranze qualificate, votano e rilevano ai fini del quorum i
componenti del Comitato eletti dal Congresso, gli estratti a sorte e
i rappresentanti delle associazioni radicali riconosciute con 10
iscritti al Movimento per l'anno in corso.
5. I membri del Comitato nazionale devono rinnovare la propria
iscrizione a Radicali italiani entro il 31 gennaio di ogni anno o
entro 15 giorni dal loro subentro, a pena di decadenza.
6. Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e i
membri della Direzione partecipano alle riunioni del Comitato
Nazionale senza diritto di voto ove non anche componenti del
Comitato.
7. Le riunioni del Comitato Nazionale sono pubbliche.