Art. 8. 
                        Il Comitato Nazionale 
 
    1. Il Comitato Nazionale: 
      1. dibatte e delibera a maggioranza  semplice  dei  votanti  su
iniziative del Movimento e sulle decisioni  e  sulle  proposte  degli
organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per  gli  organi
dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei  due  terzi
dei votanti, quando partecipi  al  voto  almeno  la  meta'  dei  suoi
componenti; 
      2. ratifica  a  maggioranza  semplice  dei  votanti,  entro  90
giorni, modifiche allo Statuto approvate dal Congresso; 
      3. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo
Statuto proposte dal Segretario o da un terzo dei membri del Comitato
Nazionale; 
      4. delibera a maggioranza semplice dei votanti,  previo  parere
favorevole del Segretario, sulle richieste di  adesione  avanzate  da
associazioni o gruppi non radicali, quando partecipi al  voto  almeno
la meta' dei suoi componenti; 
      5. elegge, nella prima riunione successiva al Congresso, tra  i
propri componenti a maggioranza semplice dei votanti,  il  Presidente
del Comitato. L'elezione e' valida quando partecipi al voto almeno la
meta' dei componenti del comitato. 
      6. elegge a maggioranza semplice dei  votanti  il  Collegio  di
garanzia statutaria e di trasparenza, in conformita'  con  l'art.  1,
comma 4; 
      7. approva, a maggioranza semplice dei votanti, la proposta  di
regolamento e di ordine  del  giorno,  proposti  dal  Segretario,  da
sottoporre all'approvazione del Congresso; 
      8. approva, a maggioranza semplice dei votanti,  il  rendiconto
d'esercizio presentato dal Tesoriere; 
      9. approva le «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e
le Associazioni Riconosciute» proposte dal Segretario in accordo  con
Tesoriere e Presidente; 
      10. in caso di dimissioni, morte, o impedimento elegge il nuovo
Tesoriere e/o Presidente. 
    2. Il Comitato Nazionale e' convocato: 
      1. dal Segretario, in via ordinaria almeno una volta  ogni  tre
mesi; 
      2. dal Segretario in via straordinaria, anche di  concerto  con
il Presidente del Comitato, quando ritenga che vi siano condizioni di
necessita' o urgenza; 
      3. dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando  ne
faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. 
    3. Il Comitato Nazionale e' composto: 
      1. da 40 membri eletti dal Congresso sulla base di  candidature
individuali e da un numero  minimo  di  5  e  massimo  di  10  membri
estratti a sorte tra chi e' iscritto almeno due  volte  negli  ultimi
tre anni, in modo da garantire complessivamente  una  percentuale  di
ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le  modalita'  stabilite
dal Regolamento del Congresso; 
      2.  da  un  membro  in  qualita'  di  rappresentante  di   ogni
associazione radicale riconosciuta che abbia almeno  10  iscritti  al
Movimento per l'anno in corso; 
      3. dai parlamentari  italiani  ed  europei  e  dai  consiglieri
regionali iscritti al Movimento per  l'anno  in  corso.  In  caso  di
cessazione dalla carica per dimissioni o  per  scadenza  del  mandato
elettorale, i parlamentari e i consiglieri suddetti continuano a  far
parte a pieno titolo del Comitato  nazionale  fino  alla  tenuta  del
Congresso successivo. 
    4. Nelle deliberazioni per le quali il presente Statuto  richieda
maggioranze qualificate, votano e  rilevano  ai  fini  del  quorum  i
componenti del Comitato eletti dal Congresso, gli estratti a sorte  e
i rappresentanti delle  associazioni  radicali  riconosciute  con  10
iscritti al Movimento per l'anno in corso. 
    5. I membri del Comitato nazionale devono  rinnovare  la  propria
iscrizione a Radicali italiani entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  o
entro 15 giorni dal loro subentro, a pena di decadenza. 
    6. Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere  e  i
membri  della  Direzione  partecipano  alle  riunioni  del   Comitato
Nazionale  senza  diritto  di  voto  ove  non  anche  componenti  del
Comitato. 
    7. Le riunioni del Comitato Nazionale sono pubbliche.