Art. 9. 
                     Il Presidente del Comitato 
 
    1. E' eletto dal Comitato  nella  prima  riunione  successiva  al
Congresso; 
    2. Puo' nominare, tra  i  componenti  del  Comitato  stesso,  due
Vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio  delle  sue  funzioni
secondo le modalita' previste dal Regolamento di Assemblea; 
    3. Assicura il  buon  andamento  delle  riunioni  e  la  corretta
applicazione  del  Regolamento;  assicura   la   circolazione   delle
informazioni, organizza e garantisce il confronto tra  i  membri  del
Comitato, con i mezzi  di  comunicazione  messi  a  disposizione  dal
Movimento, e ne definisce le regole. 
    4. In applicazione delle norme del Regolamento,  da'  la  parola,
dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni,
stabilisce l'ordine delle votazioni,  chiarisce  il  significato  del
voto e ne annunzia il risultato; 
    5. Puo' essere sfiduciato quando lo richieda la  maggioranza  dei
componenti;  la  mozione  di  sfiducia  e'  approvata  a  maggioranza
semplice  dei  votanti;  se  approvata,  subentra  il  Vicepresidente
anziano o, in caso di ruolo vacante, il Presidente del  Movimento,  e
il Comitato elegge un nuovo Presidente alla sua successiva riunione.