Art. 9.
Il Presidente del Comitato
1. E' eletto dal Comitato nella prima riunione successiva al
Congresso;
2. Puo' nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due
Vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni
secondo le modalita' previste dal Regolamento di Assemblea;
3. Assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta
applicazione del Regolamento; assicura la circolazione delle
informazioni, organizza e garantisce il confronto tra i membri del
Comitato, con i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal
Movimento, e ne definisce le regole.
4. In applicazione delle norme del Regolamento, da' la parola,
dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni,
stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del
voto e ne annunzia il risultato;
5. Puo' essere sfiduciato quando lo richieda la maggioranza dei
componenti; la mozione di sfiducia e' approvata a maggioranza
semplice dei votanti; se approvata, subentra il Vicepresidente
anziano o, in caso di ruolo vacante, il Presidente del Movimento, e
il Comitato elegge un nuovo Presidente alla sua successiva riunione.