Art. 2
Interventi ammissibili
1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di perfezionamento del
presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 392, terzo periodo,
della citata legge n. 234 del 2021, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini di presentazione delle domande e di concessione
degli incentivi, le tipologie e i limiti di intensita'
dell'incentivo, le tipologie di interventi e di costi ammissibili a
finanziamento, il soggetto attuatore, le modalita' di monitoraggio,
il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con gli stanziamenti nonche' le modalita' di revoca in caso
di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
2. Le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi di
cui ai successivi decreti sono rilevate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e i sistemi collegati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3365