Art. 2 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di perfezionamento del
presente decreto, ai sensi dell'art. 1,  comma  392,  terzo  periodo,
della citata legge n. 234 del 2021, sono individuati  i  criteri,  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande e di concessione
degli  incentivi,   le   tipologie   e   i   limiti   di   intensita'
dell'incentivo, le tipologie di interventi e di costi  ammissibili  a
finanziamento, il soggetto attuatore, le modalita'  di  monitoraggio,
il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con gli stanziamenti nonche' le modalita' di revoca in  caso
di mancata alimentazione dei sistemi di  monitoraggio  o  di  mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. 
  2. Le informazioni sullo stato di attuazione  degli  interventi  di
cui ai successivi decreti sono  rilevate  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e i sistemi collegati. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato sul sito web del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
    Roma, 24 ottobre 2025 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                  Salvini             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 3365