Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal  decreto  5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
continua ad essere applicato: 
    a) alle procedure  e  ai  contratti  congiunti  di  progettazione
esecutiva e  di  lavori  aventi  a  base  di  gara  una  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica validato in vigenza  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  n.  256  del  23
giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  i  cui  bandi  o  avvisi
indittivi di scelta del contraente sono pubblicati  o,  nel  caso  di
procedura senza pubblicazione di bando, il cui  avviso  a  presentare
offerta e' inviato, entro tre mesi  dalla  data  di  validazione  del
progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara; 
    b) alle procedure e ai contratti aventi ad  oggetto  l'esecuzione
di lavori aventi a base di gara un  progetto  esecutivo  validato  in
vigenza del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato  dal  decreto  5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
i cui  bandi  o  avvisi  indittivi  di  scelta  del  contraente  sono
pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando,  il
cui avviso a presentare offerte e' inviato entro tre mesi dalla  data
di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.