Art. 2
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
continua ad essere applicato:
a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione
esecutiva e di lavori aventi a base di gara una progetto di
fattibilita' tecnico-economica validato in vigenza del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23
giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi
indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di
procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare
offerta e' inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del
progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in
vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono
pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il
cui avviso a presentare offerte e' inviato entro tre mesi dalla data
di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.