Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE)
2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024
che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli
«interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche
normative di settore relative ad altre categorie di intervento
ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in
particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086
«Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel
decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"».
2. Si applica altresi' l'ulteriore definizione di «solar
reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore
attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia
della capacita' del materiale di riflettere la radiazione solare, sia
della capacita' di emettere la radiazione solare assorbita come
radiazione termica.