Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
prodotto da costruzione  di  cui  all'art.  3  del  regolamento  (UE)
2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024
che fissa norme armonizzate per la commercializzazione  dei  prodotti
da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011  e,  per  gli
«interventi edilizi»  quelle  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia».
Rimangono fatte  salve  le  definizioni,  rinvenibili  in  specifiche
normative di  settore  relative  ad  altre  categorie  di  intervento
ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  in
particolare quelle contenute nella legge 5  novembre  1971,  n.  1086
«Norme per la  disciplina  delle  opere  di  conglomerato  cementizio
armato», nella legge 2 febbraio 1974, n.  64  «Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel
decreto 17 gennaio 2018 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"». 
  2.  Si  applica  altresi'   l'ulteriore   definizione   di   «solar
reflectance index» o «indice  di  riflessione  solare»  quale  valore
attribuito ad alcuni prodotti da  costruzione  che  tiene  conto  sia
della capacita' del materiale di riflettere la radiazione solare, sia
della capacita' di  emettere  la  radiazione  solare  assorbita  come
radiazione termica.