Art. 2 
 
                      Modalita' di monitoraggio 
 
  1. Le regioni beneficiarie delle risorse di  cui  all'art.  1  sono
sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda  di
monitoraggio  e  rendicontazione  ai  soli  fini   della   successiva
definizione  degli  obiettivi  di  servizio  che,   corredata   delle
istruzioni relative alla compilazione, e'  pubblicata  annualmente  a
cura della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  i
quindici giorni successivi alla data di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e
rendicontazione a Sogei  -  Societa'  Generale  d'Informatica  S.p.a.
entro il termine indicato nelle istruzioni di  cui  al  comma  1,  in
modalita' esclusivamente telematica. In caso di mancata  compilazione
delle schede di monitoraggio nel termine  assegnato,  il  Governo  si
riserva di attivare il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno  2003,
n. 131. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 ottobre 2025 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                            e del merito 
                              Valditara 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Calderoli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3074