Art. 3
Copertura finanziaria
1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la
ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive
modificazioni, nonche' delle risorse autorizzate ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai
contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.