Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Alla  concessione  ed  erogazione   dei   contributi   per   la
ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede  nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla  data  odierna  rese
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  31  luglio  2023,  n.  100  e  successive
modificazioni, nonche' delle risorse autorizzate ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 442, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  stato   per   l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,
nell'ambito  della  disciplina  della  procedura  per   accedere   ai
contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.