Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attivita' commerciale storica»: l'attivita' che consiste
nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul
mercato;
b) «bottega artigiana»: l'attivita' gestita dall'imprenditore
artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualita' delle
lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985,
n. 443 o dalle normative regionali;
c) «esercizio pubblico storico»: l'attivita' dedita alla
ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1985, n. 443, recante: «Legge-quadro per
l'artigianato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 24 agosto 1985:
«Art. 2 (Imprenditore artigiano). - E' imprenditore
artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del
singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio
della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche
leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari
attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.».