Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «attivita'  commerciale  storica»:  l'attivita'  che  consiste
nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di  beni  sul
mercato; 
    b) «bottega  artigiana»:  l'attivita'  gestita  dall'imprenditore
artigiano,   caratterizzata   dalla   prevalente   manualita'   delle
lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985,
n. 443 o dalle normative regionali; 
    c)  «esercizio  pubblico  storico»:   l'attivita'   dedita   alla
ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  8
          agosto   1985,   n.   443,   recante:   «Legge-quadro   per
          l'artigianato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  199
          del 24 agosto 1985: 
              «Art. 2 (Imprenditore  artigiano).  -  E'  imprenditore
          artigiano     colui     che     esercita     personalmente,
          professionalmente e  in  qualita'  di  titolare,  l'impresa
          artigiana, assumendone la piena responsabilita'  con  tutti
          gli oneri  ed  i  rischi  inerenti  alla  sua  direzione  e
          gestione  e  svolgendo  in  misura  prevalente  il  proprio
          lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 
              Sono escluse limitazioni alla liberta' di  accesso  del
          singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio
          della sua professione. 
              Sono fatte salve le  norme  previste  dalle  specifiche
          leggi statali. 
              L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari
          attivita' che  richiedono  una  peculiare  preparazione  ed
          implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti,
          deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
          previsti dalle leggi statali.».