Art. 3
Attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici
1. I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, le
province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono costituire propri albi delle attivita' commerciali, delle
botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali,
degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio,
nei quali sono elencate le attivita' esistenti da almeno cinquanta
anni o altro periodo gia' stabilito dalle normative regionali, che
siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale
o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni
locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In
sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi gia'
esistenti delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane degli
esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui
al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al
presente comma.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi
delle attivita' commerciali e degli esercizi pubblici storici da
quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresi' quali di
essi siano attivita' di eccellenza ai sensi dell'articolo 4.
3. I titolari delle attivita' economiche, qualora ritengano di
essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione
agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune,
all'unione di comuni, alle province, alle citta' metropolitane
territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano
costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.
4. In caso di subentro nella titolarita' o gestione di attivita'
commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la
qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta a condizione
che i soggetti subentranti garantiscano la continuita' nell'attivita'
per quanto concerne il settore merceologico, le modalita' di vendita
o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei
locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma e' ammissibile
in favore del dipendente che abbia operato presso l'attivita' per
almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.
5. La qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta anche
in un locale diverso da quello cui era stata originariamente
attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa
di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' in casi di forza maggiore,
l'attivita' sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area
d'insediamento e sia garantita la continuita' nell'attivita', con
riferimento al settore merceologico e alle modalita' di vendita o
produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica
se lo spostamento in un locale diverso e' conseguenza o e' comunque
connesso al subentro di cui al comma 4.
6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui
al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore.
7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le
unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi
aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e
all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformita'
alle normative regionali di settore. Le regioni e le province
autonome, qualora non abbiano delegato tale attivita' agli enti
istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi
aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il
loro inserimento nell'albo nazionale.
8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane
danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet
istituzionali delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e
degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali
con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a
valorizzarli.
9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e
del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura
e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' con cui le regioni possono ampliare anche ad altre
attivita', o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti
necessari per l'accesso alla qualifica di storicita' delle attivita'
di cui al presente articolo.