Art. 3 
 
    Attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici 
 
  1. I comuni, le unioni  di  comuni,  le  citta'  metropolitane,  le
province, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono costituire propri albi  delle  attivita'  commerciali,  delle
botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme  regionali  o  locali,
degli esercizi pubblici storici, insistenti nel  proprio  territorio,
nei quali sono elencate le attivita' esistenti  da  almeno  cinquanta
anni o altro periodo gia' stabilito dalle  normative  regionali,  che
siano connotati da un particolare interesse merceologico o  culturale
o storico o artistico  o  turistico  ovvero  legato  alle  tradizioni
locali, anche in connessione con le aree in cui  sono  insediati.  In
sede  di  prima  applicazione,  i  soggetti  iscritti  ad  albi  gia'
esistenti delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane degli
esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi  di  cui
al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al
presente comma. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  possono  tenere  distinti  gli  albi
delle attivita' commerciali e  degli  esercizi  pubblici  storici  da
quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresi' quali di
essi siano attivita' di eccellenza ai sensi dell'articolo 4. 
  3. I titolari delle  attivita'  economiche,  qualora  ritengano  di
essere in possesso delle caratteristiche necessarie per  l'iscrizione
agli albi di cui al  comma  1,  possono  fare  richiesta  al  comune,
all'unione  di  comuni,  alle  province,  alle  citta'  metropolitane
territorialmente competenti,  ovvero,  laddove  gli  albi  non  siano
costituiti, alla regione per la relativa iscrizione. 
  4. In caso di subentro nella titolarita' o  gestione  di  attivita'
commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici  storici,  la
qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta  a  condizione
che i soggetti subentranti garantiscano la continuita' nell'attivita'
per quanto concerne il settore merceologico, le modalita' di  vendita
o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali  dei
locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma e' ammissibile
in favore del dipendente che abbia  operato  presso  l'attivita'  per
almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione. 
  5. La qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta  anche
in  un  locale  diverso  da  quello  cui  era  stata  originariamente
attribuita, qualora, esperita senza esito la  procedura  conciliativa
di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' in casi  di  forza  maggiore,
l'attivita' sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area
d'insediamento e sia garantita  la  continuita'  nell'attivita',  con
riferimento al settore merceologico e alle  modalita'  di  vendita  o
produzione. La disposizione di cui al presente comma non  si  applica
se lo spostamento in un locale diverso e' conseguenza o  e'  comunque
connesso al subentro di cui al comma 4. 
  6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di  cui
al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore. 
  7. Periodicamente e comunque con  cadenza  annuale,  i  comuni,  le
unioni di comuni, le province e le citta'  metropolitane  trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri  albi
aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e
all'aggiornamento dell'albo o degli  albi  regionali  in  conformita'
alle normative  regionali  di  settore.  Le  regioni  e  le  province
autonome, qualora non  abbiano  delegato  tale  attivita'  agli  enti
istitutori, trasmettono i dati contenuti  negli  albi  e  i  relativi
aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy  per  il
loro inserimento nell'albo nazionale. 
  8. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i
comuni, le unioni di comuni, le province e  le  citta'  metropolitane
danno   adeguata   informazione   nei   rispettivi   siti    internet
istituzionali delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e
degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali
con la previsione di iniziative e  di  itinerari  turistici  volti  a
valorizzarli. 
  9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e
del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della  cultura
e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  con  cui  le  regioni  possono  ampliare  anche  ad  altre
attivita', o derogare a fronte di specifiche  esigenze,  i  requisiti
necessari per l'accesso alla qualifica di storicita' delle  attivita'
di cui al presente articolo.