Art. 4 
 
                  Attivita' storiche di eccellenza 
 
  1. Fermo restando quanto gia' stabilito dalle  regioni  nell'ambito
della  propria  autonomia,  sono  definite  «Attivita'   commerciali,
botteghe artigiane ed esercizi pubblici  storici  di  eccellenza»  le
attivita' commerciali e gli esercizi pubblici storici che: 
    a) abbiano svolto nello stesso locale, da  almeno  settanta  anni
continuativi, nell'ambito dei quali non  sono  computati  periodi  di
interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attivita'  di
produzione, somministrazione o  vendita  al  dettaglio  nello  stesso
settore merceologico; 
    b) siano gestite per almeno tre generazioni  consecutive  da  una
medesima famiglia con continuita' dell'attivita'  storica  e  con  il
mantenimento della qualita' e  dell'eccellenza  ovvero  dal  soggetto
subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo  periodo,  che
assicuri il mantenimento delle  condizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 4. 
    c)  siano  connotate  da  un   particolare   interesse   storico,
culturale, artistico, turistico o  merceologico  ovvero  legato  alle
tradizioni locali; 
    d) abbiano conservato, per quanto possibile,  l'aspetto  storico,
gli interni e gli arredi, ivi  comprese  mostre,  vetrine  e  insegne
della ditta; 
    e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da  una
elevata qualita' progettuale e dei materiali; 
    f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di  cui  alla
lettera A) dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone  equipollenti  o  in  aree
considerate di pregio commerciale ai sensi delle  disposizioni  degli
enti territoriali competenti; 
  2.  Alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  disciplinate  con   il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, e' dedicata una specifica
sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera  A)  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444, recante: «Limiti inderogabili di  densita'  edilizia,
          di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
          tra  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali   e
          produttivi e spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
          collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
          fini della formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o
          della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.  17
          della L. 6 agosto 1967, n. 765»: 
              «Art. 2 (Zone territoriali omogenee): 
                Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6  agosto  1967,
          n. 765: 
                  A)  le  parti   del   territorio   interessate   da
          agglomerati  urbani  che   rivestono   carattere   storico,
          artistico o di particolare pregio ambientale o da  porzioni
          di  essi,  comprese  le  aree  circostanti,   che   possono
          considerarsi parte integrante,  per  tali  caratteristiche,
          degli agglomerati stessi. 
              Omissis.».