Art. 4
Attivita' storiche di eccellenza
1. Fermo restando quanto gia' stabilito dalle regioni nell'ambito
della propria autonomia, sono definite «Attivita' commerciali,
botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le
attivita' commerciali e gli esercizi pubblici storici che:
a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni
continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di
interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attivita' di
produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso
settore merceologico;
b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una
medesima famiglia con continuita' dell'attivita' storica e con il
mantenimento della qualita' e dell'eccellenza ovvero dal soggetto
subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che
assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3,
comma 4.
c) siano connotate da un particolare interesse storico,
culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle
tradizioni locali;
d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico,
gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne
della ditta;
e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una
elevata qualita' progettuale e dei materiali;
f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla
lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree
considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli
enti territoriali competenti;
2. Alle attivita' di cui al comma 1, disciplinate con il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, e' dedicata una specifica
sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera A) del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, recante: «Limiti inderogabili di densita' edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17
della L. 6 agosto 1967, n. 765»:
«Art. 2 (Zone territoriali omogenee):
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765:
A) le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi.
Omissis.».