Art. 5 
 
                 Diritti di prelazione ed estensione 
               delle tutele relative ai beni culturali 
 
  1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprieta'  di
soggetti pubblici o privati, che siano sede  operativa  di  attivita'
commerciali, botteghe artigiane ed esercizi  pubblici  storici  o  di
eccellenza, in  forza  di  un  contratto  di  locazione  o  di  altro
legittimo titolo che ne consente la  detenzione  o  il  possesso,  il
diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della  legge  27  luglio
1978, n. 392, e'  riconosciuto,  limitatamente  ai  locali  detenuti,
anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare. 
  2.  Le  regioni,  con  propri  provvedimenti,  possono  individuare
percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli
esercenti di attivita' commerciali, botteghe  artigiane  ed  esercizi
pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti  a
evitare fenomeni di espulsione di operatori  commerciali  qualificati
dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio. 
  3.  Le  attivita'  commerciali,  botteghe  artigiane  ed   esercizi
pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4,  qualora
siano  espressioni  di  identita'  culturale  collettiva   ai   sensi
dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  possono  essere
classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali.  In
tale ipotesi il Ministero dei beni culturali puo' apporre vincoli  di
destinazione  e  obblighi  di  conservazione  in  capo  ai   soggetti
proprietari degli immobili sede di beni o di attivita' definiti  come
culturali, tali da consentire  il  mantenimento  della  qualifica  di
storicita' o di eccellenza. 
  4. Restano ferme le  competenze  del  Ministero  della  cultura  in
materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio  del
commercio in aree di valore  culturale,  previste  dall'articolo  52,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 della  legge  27
          luglio 1978, n. 392, recante «Disciplina delle locazioni di
          immobili urbani», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          211 del 29 luglio 1978: 
              «Art. 38 (Diritto di prelazione): 
                Nel caso in cui  il  locatore  intenda  trasferire  a
          titolo oneroso l'immobile locato, deve darne  comunicazione
          al conduttore con atto  notificato  a  mezzo  di  ufficiale
          giudiziario. 
                Nella  comunicazione  devono   essere   indicati   il
          corrispettivo, da quantificare in ogni caso in  denaro,  le
          altre  condizioni  alle  quali  la  compravendita  dovrebbe
          essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il  diritto
          di prelazione. 
                Il  conduttore  deve   esercitare   il   diritto   di
          prelazione  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione,  con  atto  notificato  al
          proprietario a mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  offrendo
          condizioni uguali a quelle comunicategli. 
                Ove il  diritto  di  prelazione  sia  esercitato,  il
          versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
          indicata nella  comunicazione  del  locatore,  deve  essere
          effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
          sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   dell'avvenuta
          notificazione   della   comunicazione    da    parte    del
          proprietario,   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto di compravendita o del contratto preliminare. 
                Nel caso in cui  l'immobile  risulti  locato  a  piu'
          persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
          effettuata a ciascuna di esse. 
                Il  diritto  di  prelazione  puo'  essere  esercitato
          congiuntamente  da  tutti  i  conduttori,  ovvero,  qualora
          taluno  vi  rinunci,  dai   rimanenti   o   dal   rimanente
          conduttore. 
                L'avente  titolo  che,  entro  trenta  giorni   dalla
          notificazione di cui al primo comma, non  abbia  comunicato
          agli altri aventi diritto la sua  intenzione  di  avvalersi
          della  prelazione,  si  considera  avere  rinunciato   alla
          prelazione medesima. 
                Le norme del presente articolo non si applicano nelle
          ipotesi previste dall'articolo 732 del codice  civile,  per
          le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e  nella
          ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge  o
          dei parenti entro il secondo grado.». 
              - Per i  riferimenti  agli  articoli  7-bis  e  52  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le
          note alle premesse.