Art. 5
Diritti di prelazione ed estensione
delle tutele relative ai beni culturali
1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprieta' di
soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attivita'
commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di
eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro
legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il
diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e' riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti,
anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.
2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare
percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli
esercenti di attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi
pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a
evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.
3. Le attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi
pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora
siano espressioni di identita' culturale collettiva ai sensi
dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere
classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In
tale ipotesi il Ministero dei beni culturali puo' apporre vincoli di
destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti
proprietari degli immobili sede di beni o di attivita' definiti come
culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di
storicita' o di eccellenza.
4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in
materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del
commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 27
luglio 1978, n. 392, recante «Disciplina delle locazioni di
immobili urbani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
211 del 29 luglio 1978:
«Art. 38 (Diritto di prelazione):
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a
titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione
al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo
condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu'
persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora
taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi
della prelazione, si considera avere rinunciato alla
prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per
le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella
ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado.».
- Per i riferimenti agli articoli 7-bis e 52 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note alle premesse.