Art. 6 
 
      Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali 
         e artigiane storiche e delle relative sottosezioni 
 
  1. E' istituito l'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle
botteghe  artigiane  e  degli  esercizi  pubblici   storici.   L'Albo
nazionale  e'  costituito  dagli   albi   regionali,   delle   citta'
metropolitane,  comunali  e  delle  province  autonome,   inviati   e
periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo  nazionale  e'
costituita una sezione delle attivita' storiche di eccellenza. 
  2. L'Albo e' gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del
made  in  Italy.  Il  Ministero  del  turismo  ne  cura  gli  aspetti
promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e  del  Made  in
Italy, di concerto con il Ministro del turismo per  le  questioni  di
competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, previo  parere  della  Conferenza  unificata,  sono
individuate le modalita' attuative del comma 1.  In  particolare,  il
decreto provvede: 
    a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo  nazionale,
della sezione delle attivita' storiche di eccellenza e  di  ulteriori
sezioni per categoria merceologica, nonche' delle  modalita'  per  lo
scambio di informazioni con le regioni, le  citta'  metropolitane,  i
comuni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  suo
periodico aggiornamento; 
    b) alle modalita' di pubblicazione  dell'Albo  nazionale  in  una
specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del
made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti  internet  delle
regioni e dei comuni; 
    c) alla predisposizione, nel portale  «Italia.it»  del  Ministero
del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio
alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made
in Italy di cui alla  lettera  b)  e  alla  pubblicazione,  nel  sito
internet  del  Ministero  del  turismo,  delle   informazioni   sulle
attivita' di cui all'articolo 7; 
    d)  alle  modalita'  di  raccordo  con  le  regioni,  le   citta'
metropolitane, i comuni e con le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.