Art. 7
Misure di valorizzazione
1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di
valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale
e internazionale in favore delle attivita' commerciali, delle
botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti
all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale
per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti
merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo
possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per
il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di
valorizzazione definite a livello locale.