Art. 7 
 
                      Misure di valorizzazione 
 
  1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  all'adozione  di  misure  di
valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale
e  internazionale  in  favore  delle  attivita'  commerciali,   delle
botteghe artigiane ed esercizi  storici  e  di  eccellenza,  iscritti
all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale
per il  turismo,  anche  mediante  creazione  di  specifici  circuiti
merceologici o territoriali. Le iniziative di cui  al  primo  periodo
possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per
il tramite delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Sono in  ogni  caso  fatte  salve  le  eventuali  misure  di
valorizzazione definite a livello locale.