Art. 8 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante: «Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2010, n. 248.