Art. 2 
 
Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli
impianti di interesse strategico nazionale 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  gestori  degli
impianti  strategici  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto  di
valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo
connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto  dell'istanza
di  riesame.  Nelle  more  dell'aggiornamento  del  decreto  di   cui
all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge
n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al  primo
periodo predispongono lo studio di valutazione di  impatto  sanitario
(VIS). 
  2. Lo studio di VIS a corredo  dell'istanza  di  riesame  dell'AIA,
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e
produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e  valutato
sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro  della
salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del
31 maggio 2019, utilizzando, per la  valutazione  dell'impatto  sulla
qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del  rischio
sanitario, i valori di  riferimento  stabiliti  dalla  norma  tecnica
US-EPA, vigente al momento  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Per le attivita' di valutazione, controllo  e  monitoraggio,  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  acquisisce  il
parere dell'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  che  opera  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  L'ISS  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica il parere sulla  base  della  documentazione  in
possesso,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dello  studio  di
valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni
dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza  possibilita'
di reiterazione,  dall'ISS  al  Gestore  entro  quindici  giorni.  Il
termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle
integrazioni da parte del gestore. 
  4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 rilascia il  proprio  parere  entro  sessanta  giorni
dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma  3.
Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  parere   della
Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine  di  acquisire  le
determinazioni  finali  a  chiusura  del  procedimento   di   riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione  motivata
conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata  entro  sessanta
giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.