Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo
29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a
oggetto impianti strategici gli atti gia' prodotti dal gestore
rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il
parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo
8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un
esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute,
rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la
determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e'
rilasciata nei successivi trenta giorni.