Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  riesame  di  cui  all'articolo
29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  corso
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  aventi  a
oggetto impianti  strategici  gli  atti  gia'  prodotti  dal  gestore
rimangono validi se conformi a quanto previsto  dall'articolo  2,  il
parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, la Commissione  di  cui  all'articolo
8-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,  integrata  con  un
esperto in materia sanitaria designato dal  Ministero  della  salute,
rilascia  il  proprio  parere  nei  successivi  trenta  giorni  e  la
determinazione motivata conclusiva della  conferenza  di  servizi  e'
rilasciata nei successivi trenta giorni.