Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente
provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.