Art. 6 
 
             Monitoraggio della distribuzione intermedia 
                     e della spesa farmaceutica 
 
  1. Al fine di  garantire  la  continuita'  del  monitoraggio  della
distribuzione e della rilevazione della spesa a carico  del  Servizio
sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' adeguato il funzionamento della banca  dati  centrale  di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
540. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le specifiche tecniche per l'adeguamento dei  sistemi  di
registrazione dell'identificativo  univoco  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a). Le farmacie aperte al pubblico  e  le  strutture
sanitarie   adeguano    i    propri    sistemi    di    registrazione
dell'identificativo univoco secondo  i  modi  e  tempi  definiti  dal
decreto di cui al primo periodo. 
  3. Per i medicinali  per  uso  umano,  sottoposti  alla  disciplina
dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo  2,  paragrafo  1,
del  regolamento,  prodotti  entro  la  data  del  9  febbraio  2025,
riportanti sul confezionamento esterno il bollino di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,  le  farmacie
aperte al pubblico e le strutture sanitarie continuano  a  registrare
per ciascuna confezione  gli  elementi  identificativi  del  relativo
bollino fino alla data di scadenza del medesimo medicinale. 
  4. Il Sistema  tessera  sanitaria  previsto  dall'articolo  50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  adeguato  al
fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco e  la
verifica dell'autenticita' della confezione o  la  registrazione  del
bollino farmaceutico. Per le medesime  finalita',  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  che  adottano  un  proprio
sistema provvedono ad adeguare lo stesso al fine  della  trasmissione
dei dati al Sistema tessera sanitaria. 
  5. Le registrazioni dell'identificativo univoco sono assolte  dalle
farmacie aperte al pubblico nella fase di dispensazione della ricetta
dematerializzata  ai  sensi  di  quanto  disposto  per   l'attuazione
dell'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6. L'Archivio  nazionale  di  cui  all'articolo  9,  contenente  le
informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali a  uso
umano, trasmette alla banca dati centrale i dati previsti dal decreto
di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti  dell'articolo  5-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  al  regolamento  delegato  (UE)
          2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, si vedano le
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti dell'articolo 50 del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 16, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78 recante: "Misure urgenti  in  materia
          di  stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
          economica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del
          31 maggio 2010 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 176 del 30 luglio 2010: 
                «Art.  11  (Controllo  della  spesa   sanitaria).   -
          Omissis. 
                16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  attuativi
          di cui all'articolo 50, comma  5-bis,  ultimo  periodo  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di accelerare il conseguimento dei risparmi  derivanti
          dall'adozione   delle   modalita'   telematiche   per    la
          trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo  50,
          commi 4, 5 e 5-bis, del citato  decreto-legge  n.  269  del
          2003, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  cura
          l'avvio   della   diffusione   della   suddetta   procedura
          telematica, adottando, in quanto compatibili, le  modalita'
          tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
          Ministro della salute  del  26  febbraio  2010,  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.  L'invio
          telematico  dei  predetti  dati  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.».